immobili merce, Imu limitata

di Sergio Trovato

Ibeni merce delle imprese hanno diritto a fruire dell’agevolazione Imu anche nel caso di locazione periodica. Se gli immobili sono locati, sono soggetti all’Imu solo durante il periodo di durata del contratto. Lo ha chiarito l’Ifel in una Faq con la quale ha dato delle risposte a vari dubbi che sono stati sollevati in merito alla nuova Imu. La tesi dell’Istituto di finanza locale dell’Anci si pone in netto contrasto con quanto è stato sostenuto dal dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia, secondo cui la locazione, anche se di breve durata, fa perdere lo status di beni merce. 


Alla domanda se i fabbricati merce costruiti dalle imprese edilizie, in caso di locazioni periodiche, possono continuare a beneficiare delle agevolazioni, l’Ifel ha risposto che «nel caso di locazione iniziata o cessata in corso d’anno, il contribuente dovrà limitare l’agevolazione ai soli mesi in cui il fabbricato è risultato non locato». Ha richiamato nella risposta una nota dell’Anci Emilia Romagna la quale, con una circolare del 2013, ha precisato che se un fabbricato dopo essere stato locato torna a essere libero, l’agevolazione va riconosciuta trattandosi di fabbricato ancora destinato alla vendita. Il contribuente dovrebbe però limitare l’agevolazione ai soli mesi in cui il fabbricato risulti non locato, in quanto l’Imu va pagata in base ai mesi di possesso. Da quest’anno l’articolo 1, comma 751, della legge di Bilancio 2020 (160/2109) assoggetta al pagamento dell’Imu i cosiddetti beni merce delle imprese edilizie, destinati alla vendita e non locati, seppure con un’aliquota ridotta dell’1 per mille. Questi beni, che hanno fruito dell’esenzione dal secondo semestre del 2013 fino al 2019, saranno esonerati dal pagamento dell’imposta municipale solo a partire dal 2022. Dunque questi fabbricati delle imprese edilizie, esenti dal tributo comunale dal 2013 al 2019, con la nuova Imu sono soggetti al pagamento per il 2020 e 2021. Alle amministrazioni comunali è attribuito il potere di aumentare l’aliquota, fino al 2,5 per mille, di ridurla o, in alternativa, di azzerarla. Solo nel 2022 questi beni potranno tornare al regime di esonero, vigente fino allo scorso anno. Ex lege le imprese edilizie proprietarie di immobili, costruiti, invenduti, e non locati, devono assolvere all’obbligo di dichiarazione attestandone lo stato contabile di «bene merce». Come recita la norma della legge di bilancio, gli immobili devono essere costruiti dall’impresa che ne è titolare e devono essere destinati alla vendita. L’aliquota ridotta compete solo nel caso in cui i fabbricati siano di proprietà del soggetto che li ha costruiti (intestatario del permesso di costruire), con esclusione dell’ipotesi in cui fabbricati di nuova costruzione siano ceduti ad altri soggetti, pur se questi ultimi li destinino alla vendita. Il beneficio è inoltre condizionato dal fatto che gli immobili non vengano locati, neppure per un breve periodo o anche per un solo giorno.