L’Iva trimestrale trova un nuovo modello

Franco Ricca

Aggiornato il modello dell’istanza per il recupero del credito Iva trimestrale. Con il provvedimento prot. 144055/2020 del 26 marzo 2020 del direttore dell’agenzia delle entrate, è stata approvata la nuova versione del modello TR per la richiesta di rimborso/compensazione del credito Iva infrannuale da parte dei contribuenti che si trovano nelle condizioni indicate dall’art. 38-bis, secondo comma, del dpr n. 633/72. 


Il nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dalle richieste relative ai crediti del primo trimestre 2020, che, come ricorda il provvedimento, devono essere presentate, esclusivamente in via telematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, ossia entro il 30 aprile. A questo proposito, occorre tuttavia ricordare che l’articolo 62 del dl n. 18/2020 (c.d. decreto cura-Italia), nell’ambito delle misure adottate in relazione all’emergenza Covid-19, ha stabilito, a favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa nel territorio dello stato, la sospensione degli adempimenti tributari (diversi dai versamenti) in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, prevedendo che debbano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020. 


Anche l’istanza di rimborso/compensazione del credito del primo trimestre 2020 può quindi essere presentata fino al 30 giugno prossimo, fermo restando che è interesse dei contribuenti presentarla al più presto al fine di recuperare il credito mediante il rimborso o, nei limiti di legge, la compensazione orizzontale. E’ da osservare che la sospensione è disposta a favore dei contribuenti stabiliti in Italia, sicché non pare applicabile ai soggetti passivi esteri che sono identificati direttamente nel nostro paese ai sensi dell’art. 35-ter del dpr n. 633/72, mentre dovrebbe essere applicabile ai rappresentanti fiscali di soggetti passivi esteri. 


Il nuovo modello presenta due novità:


– l’inserimento della casella “situazioni particolari” nel riquadro destinato alla sottoscrizione della dichiarazione, nella quale occorre segnalare la sussistenza di eventuali condizioni particolari che dovessero essere individuate dall’agenzia successivamente all’approvazione del modello


– l’introduzione, nell’ambito delle operazioni attive e di quelle passive, dei righi destinati da accogliere le cessioni e gli acquisti di prodotti agricoli di cui alla parte prima della tabella A allegata al dpr n. 633/72, soggetti alla percentuale di compensazione del 6% fissata con dm 27 agosto 2019.


Occorre infine ricordare che proprio a decorrere dalle richieste che saranno presentate con riferimento al primo trimestre 2020, anche i crediti Iva trimestrali richiesti a rimborso potranno formare oggetto di cessione a terzi. La novità si deve all’articolo 12-sexies del dl n. 34/2019, che ha equiparato i crediti Iva chiesti a rimborso in sede di istanza trimestrale a quelli richiesti con la dichiarazione annuale, integrando il comma 4-ter dell’articolo 5 del dl n. 70/88, che, nel prevedere disposizioni in materia di cessione del credito Iva, menzionava prima solo la dichiarazione annuale. Tale disposizione ha infatti effetto a partire dalle istanze di rimborso presentate dal 1° gennaio 2020.