Notifiche a familiari non conviventi nulle
Ènulla la notifica di un atto avvenuta nelle mani del familiare del destinatario laddove il primo risieda in luogo diverso e non sia convivente del secondo, poiché non potrà in tal caso operare la presunzione di convivenza non occasionale. Né sarà in tal caso sanabile tale tipo di notifica da un’eventuale conoscenza aliunde avuta dell’atto. Si tratta del principio reso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 7267/2020. La vicenda riguardava l’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo successivo al mancato pagamento di presupposte cartelle di pagamento. Le commissioni tributarie di merito avevano, sia in primo sia in secondo grado, rigettato le ragioni del contribuente che insisteva sostanzialmente sulla illegittimità della notifica, tuttavia ritenuta regolarmente avvenuta dai giudici di merito: questi ultimi avevano infatti sostenuto che essendo stato l’atto tempestivamente impugnato non vi erano vizi insanabili sulla notifica. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici precedenti, la Cassazione ha verificato che, proprio come fatto rilevare dal ricorrente, la notifica dell’atto presupposto era in realtà avvenuta nelle mani di un familiare non convivente. Già di per sé tale constatazione consentiva di appurare come non fosse stato debitamente esaminato il certificato storico di residenza già prodotto nei precedenti gradi di giudizio e che dimostrava il cambio di residenza del contribuente prima ancora della notifica del provvedimento. Di conseguenza la Corte, richiamando il suo precedente orientamento (Cass. n. 7750/2011 e n. 25391/2017), ha ricordato che la notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l’operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza «aliunde» che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione. La Corte ha quindi ritenuto fondato il motivo di ricorso confermando la eccepita insanabilità del vizio di notifica, non potendo operare la sanatoria dell’atto per avvenuta conoscenza, posto che l’atto impugnato era proprio il successivo preavviso di fermo e non la prodromica cartella non conosciuta. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto i giudici hanno pertanto cassato la sentenza della Ctr accogliendo il ricorso nel merito.
Benito Fuoco
Con il ricorso per la Cassazione della predetta sentenza, assistito da memoria, il contribuente articola tre motivi: a) In relazione all’art. 360 cod. proc. civ. comma 1 n. 3 la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 cod, proc, civ., per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto correttamente effettuata la notifica della cartella n. 048/2004/00194192/77 a mani di un familiare che, diversamente da quanto ritenuto, non era più convivente, avendo nelle more il ricorrente cambiato residenza; b) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., essendosi la Ctr conformata alla decisione di primo grado, pur avendo omesso l’esame delle prove dedotte dal ricorrente: in particolare non era stato esaminato il certificato storico di residenza del ricorrente dal quale poteva evincersi il cambio di residenza, in epoca antecedente alla notifica del provvedimento; c) la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ. perché, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non vi era prova che il ricorrente avesse avuto cognizione dell’esistenza della cartella fino alla ricezione del fermo amministrativo, ed era pertanto priva di fondamento l’affermazione dell’avvenuta sanatoria, per raggiungimento dello scopo, della dedotta nullità della notifica, per essere avvenuta a mani di un familiare non convivente e non presso la residenza del contribuente.(…)
Non è contestato che la notifica della cartella n. 19277, prodromica al preavviso di fermo amministrativo, oggetto del ricorso originario, fu eseguita ove il C. si era , nelle more, trasferito come emerge dal certificato storico di residenza, in atti. Secondo un consolidato indirizzo di legittimità, che questo collegio condivide, «la notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza «aliunde» che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione» (Cass. nn. 7750/2011 e 25391/2017). Da tanto consegue, nel caso in esame, che sono prive di riscontro le affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, secondo le quali la cartella, prodromica al preavviso di fermo, era stata «ritualmente notificata»; la «notificazione ha raggiunto lo scopo» perché la cartella era stata «tempestivamente impugnata». Sotto quest’ultimo profilo, va in particolare osservato che a essere stato «tempestivamente impugnato» era il preavviso di fermo amm.vo, non la cartella prodromica.

