Pertinenze, serve la contiguità spaziale

Non può essere riconosciuta l’esenzione Imu per il garage se la distanza dall’abitazione principale è tale che il vincolo pertinenziale può essere rimosso in qualsiasi momento secondo la convenienza del contribuente. In questi casi manca il requisito della contiguità spaziale per avere diritto all’agevolazione fiscale. 


Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale di Milano, sezione XXIV, con la sentenza 3376/2018. Per i giudici d’appello, «non può essere riconosciuta l’esenzione Imu per il garage se la distanza dall’abitazione principale è tale che il vincolo pertinenziale può essere rimosso secondo la convenienza del contribuente, senza necessità di radicali trasformazioni per una diversa destinazione». Per la commissione regionale manca «il requisito della contiguità spaziale». Dunque, sussistono vincoli rigidi per fruire dei benefici fiscali sulle pertinenze della prima casa. Un garage non può essere considerato pertinenza di un’abitazione principale se non c’è contiguità spaziale tra i due immobili. La distanza tra garage e abitazione fa venir meno il vincolo pertinenziale, che è indispensabile per poter fruire dell’esenzione Imu. Non può essere riconosciuta l’esenzione se la distanza è tale che il vincolo pertinenziale può essere eliminato in qualsiasi momento. 


Secondo la Cassazione (ordinanza 15668/2017), tra l’altro, è necessario anche il vincolo cartolare di contestuale destinazione al servizio dell’abitazione al momento del separato acquisto del garage.