Imposta di registro senza stop
di Giuliano Mandolesi
Il coronavirus non ferma l’imposta di registro.
Il versamento dell’imposta per la registrazione degli atti di cui al Dpr n. 131/1986 non rientra infatti tra quelle sospese dai decreti connessi all’emergenza Covid-19 quindi, sia per i contratti di locazione, sia per le compravendite di immobili e aziende, il pagamento va necessariamente effettuato entro i termini previsti o scattano le sanzioni. Il congelamento disposto dal governo infatti comprende attualmente solo le ritenute da lavoro dipendente, i contributi previdenziali e assicurativi e l’Iva scadente a marzo (con sospensione ad hoc fino al 30 aprile per le imprese maggiormente dall’emergenza innescata dal coronavirus) senza citare altre tipologie di imposte. Relativamente all’imposta di registro dovuta per le locazioni di immobili, non rientrano nello stop anche i versamenti connessi ad eventuali passaggi successivi la prima registrazione, ovvero i pagamenti dovuti in caso di risoluzione anticipata, cessione dei contratti o proroghe e rinnovi degli stessi.
Il dubbio sullo stop degli adempimenti. Se non è previsto alcuno stop per il versamento dell’imposta di registro, restano dubbi circa l’obbligo di invio degli adempimenti connessi, come la registrazione o cessione dei contratti di locazione, che potrebbero invece rientrare nella sospensione ex articolo 62 comma 1 del DL 18/2020. Secondo il citato comma infatti «sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti… che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020» dunque, in tale congelamento, potrebbero essere comprese anche tutte «le registrazioni» che obbligatoriamente vanno effettuate all’agenzia delle entrate relative ai contratti.
Anche se tale adempimenti non sono in diretta funzione del pagamento dei tributi, come invece indicato nelle faq del Mef in relazione alla possibile sospensione dell’invio della dichiarazione di successione, in mancanza di chiarimenti del legislatore, la via più sicura resta comunque quella di portare a compimento, entro i termini di legge, sia il versamento dell’imposta sia l’adempimento connesso, benché scadente nel periodo oggetto dello stop.
Il rinnovo. Per i contratti di locazione pluriennali, in alternativa al pagamento in unica soluzione, è concesso il versamento frazionato dell’imposta di registro che va poi corrisposta anno per anno fino alla scadenza.
Se si opta per tale modalità, il pagamento delle «annualità successive» va effettuato spontaneamente da una delle parti del contratto entro 30 giorni dalla scadenza.
La proroga. Con tale termine si definisce il prolungamento della durata del contratto per un periodo ulteriore che deve essere obbligatoriamente comunicata all’Agenzia.
Anche in questo caso va corrisposta l’imposta di registro, per l’intera durata o in maniera frazionata, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.
La risoluzione. Quanto il contratto si interrompe prima della scadenza naturale va versata l’imposta di registro in misura fissa di 67 euro entro 30 giorni dalla risoluzione che va redatta in forma scritta va comunicata all’agenzia delle entrate.
La cessione del contratto. In caso di cessione del contratto da parte del locatore o del conduttore va versata l’imposta di registro il cui importo varia a seconda se la cessione avviene con o senza corrispettivo.
Nel primo caso il registro si paga in misura fissa di 67 euro mentre nel secondo è pari al 2% del corrispettivo pattuito con minimo sempre di 67 euro.
Anche in questo caso le parti hanno 30 giorni per il versamento e per comunicare all’agenzia delle entrate l’avvenuta cessione.
Il comodato d’uso. Non si ferma la riscossione anche per la registrazione dei comodati d’uso ovvero i contratti con i quali (ai sensi dell’articolo 1803 del codice civile) una parte consegna all’altra, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, una cosa mobile o immobile.
I contratti di comodato relativi a beni immobili, se redatti in forma scritta, vanno registrati entro 20 giorni dalla «stipula» e va versata l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro.

