Covid-19, forniture regolari ma amministratori a distanza

Pagine a cura 
di Gianfranco Di Rago

Lavoro a distanza per gli amministratori, che dovranno comunque coordinare la regolare gestione dei beni e degli impianti comuni e mantenere aperto un canale informativo con i condomini. Nessun problema, invece, per imprese di pulizia e portieri, che potranno continuare a presidiare il condominio. Queste le indicazioni che si possono trarre dalla normativa emergenziale Covid-19.


La dichiarazione dello stato di emergenza conseguente al diffondersi dell’epidemia di Covid-19. Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l’epidemia di coronavirus sviluppatasi originariamente in Cina. Il giorno successivo il governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. A seguito della dichiarazione di emergenza sono stati quindi emessi una serie di provvedimenti normativi, in particolare il dpcm dell’1 marzo 2020, che hanno disposto, tra le altre misure urgenti, la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico. Con successivi decreti del presidente del consiglio dei ministri e con il dl n. 18/2020, pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 2020 (il cosiddetto decreto Cura Italia), sono state introdotte ulteriori disposizioni normative ancora più restrittive. Circa la durata del periodo emergenziale, con il successivo dl n. 19/2020, pubblicato sulla G.U. del 25 marzo 2020, è stato ulteriormente previsto che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.


Lavoro a distanza per gli amministratori condominiali. Un primo problema che si è posto è se gli amministratori rientrino o meno fra le categorie di attività economiche per le quali la normativa emergenziale ha disposto il blocco per contenere l’espandersi dell’epidemia, disponendone lo svolgimento soltanto con modalità a distanza, quindi senza uscire dalle proprie abitazioni.


Con un recente comunicato stampa Confedilizia, Confedera zione italiana della proprietà edilizia, ha rilevato come tra i codici Ateco relativi alle attività non sospese dal dpcm del 22 marzo scorso sia assente il numero 68.32.0, relativo all’amministrazione dei condomini. Tuttavia il medesimo provvedimento dispone che non siano sospese le attività professionali. Inoltre tra le faq pubblicate sul sito internet del governo si legge che la mancata sospensione delle attività professionali sia applicabile anche agli amministratori. Infatti alla domanda se le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, debbano essere sospese se svolte nella forma di impresa, è stato risposto che tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite e che l’art. 1, lett. c), del dpcm del 22 marzo 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare a essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile.


Di qui l’evidente confusione che, secondo Confedilizia, consiglia di ritenere prudenzialmente sospesa l’attività in questione, ferma restando la possibilità di svolgere a distanza almeno una parte delle relative incombenze. Anche perché, da quanto emerge da alcune segnalazioni pervenute alla Confederazione dal territorio, nel caso di controlli su strada viene richiesto che il codice Ateco dell’attività esercitata sia presente nell’elenco allegato al predetto dpcm. Occorre quindi che gli amministratori coordinino a distanza le attività dei fornitori del condominio e tengano ovviamente aperti i tradizionali canali comunicativi con i condomini, incentivando il più possibile l’utilizzo della posta elettronica e del sito internet condominiale, ove disponibile, sul quale potranno essere pubblicati tutti gli avvisi che si rendano opportuni. 


I fornitori del condominio. Nessuna sospensione, invece, per l’attività delle imprese di pulizia e di altre varie professionalità che presiedono al corretto funzionamento degli impianti comuni, si pensi per esempio alla manutenzione dell’ascensore e del riscaldamento centralizzato. Come evidenziato in precedenza, l’amministratore dovrà quindi mantenere i contatti a distanza con i fornitori del condominio e fare in modo che le attività di manutenzione procedano secondo le scadenze concordate.


Il portiere. Analogo discorso può essere ripetuto per il portiere e altri eventuali dipendenti del condominio. Per questi ultimi vi è però la necessità di incentivare le ferie e i congedi retribuiti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Occorre inoltre assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, adottare strumenti di protezione individuale, incentivando altresì le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. Per far fronte a eventuali sospensioni del servizio o a riduzioni di orario, si possono poi utilizzare i vari ammortizzatori sociali previsto dal dl n. 18/2020. Nel già menzionato comunicato stampa Confedilizia ha poi ricordato come a partire dal 17 marzo scorso non si possa procedere al licenziamento del proprio dipendente per giustificato motivo oggettivo (tipico è il caso, nel comparto dei dipendenti da proprietari di fabbricati, del licenziamento per soppressione del servizio). Ove possibile e con riguardo al più ampio perimetro di applicazione del Ccnl per i dipendenti da proprietari di fabbricati, la Confederazione segnala anche l’esigenza di massimizzare l’utilizzo delle modalità di lavoro agile (ovvero l’attività svolta dal lavoratore nel proprio domicilio).


La pulizia delle parti comuni. Il ministero della salute, con la nota n. 5443 del 22 febbraio 2020, di aggiornamento alle precedenti circolari nn. 1997/2020 e 2302/2020, ha definito le linee guida di trattamento dei casi di infezione, con le indicazioni per la pulizia degli ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di Covid-19. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate si può anche utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale munito degli opportuni strumenti di protezione (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe). Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri e ascensore, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.


In condominio occorre quindi occuparsi della pulizia delle parti comuni seguendo le indicazioni generali fornite dal ministero della salute. L’amministratore dovrà quindi fornire specifiche istruzioni all’impresa (o al portiere) che si occupa delle pulizie. È inoltre utile che il medesimo faccia esporre nella bacheca condominiale un vademecum relativo alle misure precauzionali indicate nell’allegato 1 del dpcm dell’8 marzo 2020: lavarsi spesso le mani; evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; evitare abbracci e strette di mano; mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. Nel condominio, quindi, occorrerà evitare gli incontri ravvicinati in atri e pianerottoli, mantenendo sempre una distanza di sicurezza, evitare per quanto possibile l’utilizzo dell’ascensore e comunque utilizzarlo solo una persona per volta.