Bonus affitti, esclusi i morosi
Pagina a cura
di Francesco Campanari
Per beneficiare del credito d’imposta del 60% occorre pagare il canone d’affitto del mese di marzo. Inoltre l’agevolazione è esclusa per tutti gli immobili non accatastati come C/1 anche qualora gli stessi abbiano una destinazione commerciale. Da segnalare la completa operatività già a partire dallo scorso 25 marzo mediante compensazioni in F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Sono questi in pillole, i principali chiarimenti scaturenti dalla lettura congiunta della risoluzione n. 13/E e dalla recente circolare n. 8/E entrambe dell’Agenzia delle entrate.
L’agevolazione. Seppur si stesse diffondendo una diversa interpretazione, la circolare delle Entrate n. 8 del 3 aprile scorso ha definitivamente sancito la necessità del pagamento dell’affitto del mese di marzo per poter beneficiare del credito d’imposta. La ratio, secondo la circolare, è proprio quella di contrastare gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento connesse all’emergenza epidemiologica ristorando il costo sostenuto dagli esercenti attività d’impresa per la locazione di negozi e botteghe.
Ora, seppur evidente che la misura sarebbe stata ancor più forte se lo stesso credito fosse stato concesso a prescindere dal mero pagamento, l’amministrazione finanziaria ha ritenuto essenziale il sostenimento della spesa per la fruizione del beneficio.
L’altro chiarimento presente al paragrafo 3.2 della suddetta circolare fa invece riferimento alla categoria catastale degli immobili condotti in locazione. Si è chiesto se, a prescindere dal mero accatastamento, un immobile (nello specifico un D/8) adibito ad attività commerciale potesse comunque godere del suddetto credito d’imposta. La risposta data dall’Agenzia, seppur non condivisibile ai molti vista la chiusura forzata non solo di negozi e botteghe ma anche di altre attività, è stata di ancorare l’agevolazione fiscale ai soli immobili accatastati appunto come C/1.
Sempre in merito all’ambito applicativo, va citata la Faq presente sul sito del Mef che ha escluso dall’agevolazione in questione i contratti aventi a oggetto oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi quali i contratti di affitto di ramo di azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili a uso commerciale.
I soggetti coinvolti. I soggetti che di fatto possono beneficiare dell’agevolazione fiscale sono solamente una parte di quelli a oggi obbligati forzatamente alla chiusura. Di fatto, l’art. 65 del dl 18/2020 (il cosiddetto decreto Cura Italia) sembra strizzare l’occhio al Dpcm dell’11 marzo mediante il quale è stata sancita la chiusura delle attività commerciali al dettaglio, a eccezione di quelle previste dal relativo allegato 1, delle attività dei servizi di ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona quali i parrucchieri, i barbieri o gli estetisti, a esclusione di quelle di cui all’allegato 2. Se tali soggetti sono anche intestatari di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1 allora, una volta pagato il canone del mese di marzo, gli stessi potranno beneficiare del credito d’imposta pari al 60%.
Mentre dunque è comprensibile l’esclusione di alcune categorie catastali come per esempio l’A/10 poiché trattasi di uffici, tipicamente utilizzati da professionisti i quali, in quanto considerati attività essenziali, sono chiamati a lavorare, non si intende la ragione per cui l’affitto di capannoni industriali, accatastati per esempio come D/7, o palestre, accatastate come D/6, non possano beneficiare della medesima agevolazione data la loro chiusura forzata per via dell’emergenza sanitaria (l’eccezione ricade unicamente nelle casistiche per cui si svolga una attività essenziale e dunque si possa continuare a lavorare).
La fruizione del credito. Per fruire del credito non servono compilazioni di domande o di moduli. Una volta pagato il canone del mese di marzo, il credito, pari appunto al 60% del canone mensile, sarà immediatamente compensabile in F24. L’Agenzia, mediante risoluzione 13/E dello scorso 20 marzo, ha infatti precisato che la compensazione è possibile già dallo scorso 25 marzo e che il codice tributo da utilizzare sarà il 6914 denominato «Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi».
Va precisato che l’F24 dovrà essere presentato unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate onde evitare lo scarto della delega. La speranza, arrivati a questo punto, è che ulteriori provvedimenti (per esempio l’annunciato decreto aprile) possa dar seguito a tale agevolazione (magari ampliandone la platea) vista la chiusura forzata che si sta prolungando.

