Condomini pari a consumatori
Pagine a cura
di Gianfranco Di Rago
Il condominio va considerato come un consumatore. La conferma arriva dalla Corte di giustizia che, con la sentenza resa lo scorso 2 aprile 2020 nella causa C-329/2019, ha confermato che nell’ordinamento italiano, non essendo il condominio né una persona fisica né una persona giuridica, nulla osta a che la giurisprudenza nazionale interpreti la normativa di recepimento nel diritto interno della direttiva 93/13/Cee in modo che le norme a tutela dei consumatori in essa contenute siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio, anche se lo stesso non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva, non essendo una persona fisica. Si ricorda come la rimessione della questione al giudice europeo fosse stata effettuata dal tribunale di Milano con una ordinanza dell’1 aprile 2019 (si veda ItaliaOggi Sette del 3 giugno 2019). Le ricadute applicative dell’equiparazione del condominio a un consumatore sono numerose e importanti, dall’individuazione del giudice territorialmente competente per le cause che lo coinvolgono all’applicazione delle ulteriori forme di tutela previste dal Codice del consumo di cui al dlgs 206/2005.
L’ordinanza di rimessione del tribunale di Milano. Secondo l’opinione giurisprudenziale maggiormente seguita, poiché nella contrattazione con i terzi l’amministratore opera come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali dovrebbero essere considerati consumatori, in quanto nello specifico persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, gli effetti dei relativi contratti andrebbero sempre riferiti direttamente a questi ultimi (principio da ultimo riaffermato dalla Suprema corte nella sentenza n. 10679/2015). Tuttavia sulla questione si erano recentemente sollevate delle voci fuori dal coro da parte della giurisprudenza di merito. Il tribunale di Milano aveva quindi ritenuto opportuno rimettere la questione alla Corte di giustizia europea per stimolare la propria interpretazione sull’applicazione della direttiva 93/13/Cee.
Nel caso di specie un condominio era stato fatto oggetto di una procedura di esecuzione forzata per non aver corrisposto l’intero ammontare della somma transattivamente pattuita in sede di mediazione in favore di una società fornitrice (il verbale contenente l’accordo di conciliazione, come è noto, ha efficacia di titolo esecutivo, come previsto dall’art. 12 del dlgs n. 28/2010). Nel giudizio di opposizione all’esecuzione il condominio aveva quindi evidenziato come in realtà il debito fosse stato soddisfatto, essendovi divergenza soltanto sulla misura degli interessi. La società creditrice, infatti, pretendeva che gli stessi fossero conteggiati al tasso di mora previsto dal contratto rimasto inadempiuto, mentre il condominio aveva conteggiato gli interessi al tasso legale e riteneva la clausola contrattuale inapplicabile, in quanto superata dal successivo accordo di conciliazione. A fronte di ciò il tribunale aveva sollevato d’ufficio la questione della natura vessatoria della clausola in questione, ove il condominio avesse potuto essere equiparato a un consumatore, pur ritenendo che ciò non potesse essere.
Si evidenziava, infatti, come la nozione comunitaria (e nazionale) di consumatore abbia riguardo alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Il condominio, invece, sia che lo si qualifichi come ente di gestione sia che lo si reputi dotato di un’autonomia soggettiva rispetto ai singoli condomini, non può essere individuato come una persona fisica. Tuttavia il tribunale rilevava come la distinzione tra persona fisica e giuridica rischiasse di non ricomprendere situazioni soggettive che sfuggono a questa rigida dicotomia e che possono però trovarsi in situazioni di inferiorità rispetto al professionista, necessitando di misure idonee a garantire un equilibrio reale tra gli interessi dei contraenti.
La decisione della Corte di giustizia. Ed è stato proprio questo il criterio che ha guidato il ragionamento dei giudici europei: offrire garanzie sostanziali ai contraenti cosiddetti deboli, sostenendo quindi l’elaborazione giurisprudenziale interna ai singoli stati comunitari tesa ad allargare le maglie della legislazione a tutela dei consumatori.
La Corte di giustizia è partita infatti da una considerazione di diritto che non può essere messa in discussione: le misure protettive di cui alla direttiva 93/13/Cee si applicano soltanto ai consumatori, i quali a loro volta sono le persone fisiche che si trovano a contrattare con dei professionisti per finalità che non rientrano nella propria attività imprenditoriale o professionale. Conseguentemente il condominio non può essere identificato come consumatore, in quanto gli difetta il presupposto essenziale dell’essere una persona fisica. Tuttavia la Corte europea ha riconosciuto che nel diritto italiano il condominio non è nemmeno una persona giuridica, diversamente da quanto previsto in altri ordinamenti giuridici comunitari. Questa circostanza non costituisce però un problema, in quanto in materia di proprietà e diritti reali non esiste ancora una normativa comunitaria armonizzata e resta quindi impregiudicata la disciplina adottata da ciascuno stato membro.
La Corte di giustizia ha rilevato anche come la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritenga che la normativa in materia di consumatori possa essere applicata al condominio, nonostante esso non sia una persona giuridica. Di qui la domanda alla quale i giudici europei hanno fornito risposta positiva: può un giudice nazionale interpretare la normativa interna di recepimento della direttiva 93/13/Cee in modo che le disposizioni a tutela dei consumatori siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell’ordinamento italiano, ossia da un soggetto che non possa essere qualificato né come persona fisica né come persona giuridica?
A tale riguardo la Corte di giustizia ha innanzitutto ricordato come l’art. 169, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea preveda che gli stati membri possano mantenere o introdurre misure di tutela dei consumatori più rigorose, a condizione che esse siano compatibili con i trattati. Sulla stessa linea il considerando n. 12 e l’art. 8 della direttiva 93/13/Cee, che lasciano agli stati membri la possibilità di garantire un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle contenute nella medesima direttiva. Nel caso in questione risulta che la Corte di cassazione abbia sviluppato un orientamento giurisprudenziale volto a tutelare maggiormente il consumatore, estendendo l’ambito di applicazione della tutela prevista dalla direttiva 93/13/Cee a un soggetto giuridico, quale il condominio nel diritto italiano, che non è una persona fisica, conformemente al diritto nazionale. Tale orientamento giurisprudenziale, secondo i giudici europei, si inserisce appunto nella direzione di offrire maggiore tutela ai consumatori. Infatti anche se un soggetto giuridico come il condominio non rientra nella nozione di consumatore, non essendo una persona fisica, gli stati membri possono applicare disposizioni di tale direttiva a settori che esulano dall’ambito di applicazione della stessa, a condizione che una siffatta interpretazione garantisca un livello di tutela più elevato per i consumatori e non pregiudichi le disposizioni dei trattati. Alla luce di quanto precede la Corte di giustizia ha quindi ritenuto che l’art. 1, paragrafo 1, e l’art. 2, lettera b), della direttiva 93/13/Cee devono essere interpretati nel senso di non impedire che un giudice nazionale interpreti la relativa normativa di recepimento nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell’ordinamento italiano, anche se lo stesso non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva.

