Dalla Pec alle videoriunioni: i nuovi schemi per gli organi di revisione
Il divieto di spostamento comporta la deroga agli ordinari crismi comportamentali. L’organo collegiale può riunirsi anche a distanza, sfruttando le ormai diffuse metodologie di collegamento in audio/video conferenza, anche in assenza di esplicita previsione statutaria a tal riguardo. Questo il messaggio liberatorio contenuto nel modello di Relazione unitaria raccomandato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec).
Un’apertura di assoluto buon senso resasi necessaria visto il sostanziale blocco delle attività e degli spostamenti in un periodo dell’anno cruciale per la chiusura dei bilanci.
Vero è che il dl 18/2020, il cosiddetto decreto Cura Italia, ha previsto per tutte le società la possibilità di differire i termini di approvazione dei bilanci a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma è altrettanto vero che non è pensabile un completo stop dei lavori, anche per poter assorbire in modo adeguato la fase del pieno rientro.
Adeguandosi alle prescrizioni suddette, dunque, i sindaci procederanno a sottoscrivere il verbale con le modalità appresso indicate. La relazione unitaria del collegio sindacale può essere sottoscritta anche soltanto dal presidente del Collegio sindacale, tramite firma elettronica qualificata sulla relazione da inviare dalla casella di posta elettronica certificata (Pec) del presidente del Collegio sindacale alla casella di posta elettronica certificata (Pec) della Società (l’indirizzo può essere verificato sul sito http://www.inipec.gov.it/cerca-pec).
In alternativa, il presidente del Collegio sindacale può inviare, con le stesse modalità illustrate nel periodo precedente, un file pdf della relazione sottoscritta manualmente dal presidente del Collegio sindacale.
Infine, in caso di impossibilità a percorrere le due precedenti soluzioni, è possibile inviare la relazione contenente la firma manuale del presidente del Collegio sindacale a mezzo posta elettronica ordinaria dall’indirizzo e-mail (non Pec) del presidente del Collegio sindacale all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (non Pec) della società. In questo caso è necessario richiedere conferma esplicita di ricezione (e-mail di avvenuta ricezione) da parte della società.
Il documento contiene anche uno specifico modello dedicato alla prima relazione unitaria del sindaco unico incaricato della revisione legale nell’ambito delle nano imprese, utile per le srl che hanno provveduto alla prima nomina dell’organo lo scorso 16 dicembre 2019; in tal senso si conferma, implicitamente, che i soggetti che hanno accettato l’incarico sono comunque tenuti a esprimere il proprio parere sui conti dell’anno 2019. Meno utile, oggi, si rivela la proposta nella quale si esemplifica l’esistenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale, dopo che il Decreto Liquidità ha risolto alla radice il problema con l’introduzione di una metodologia di analisi retrospettica e non prospettica. Si segnala, infine, che l’articolato contiene ulteriori esemplificazioni riguardanti la manifestazione di giudizi con rilievi, ovvero di presenza di dissensi da parte di alcuni componenti l’organo collegiale.

