Notifiche perfezionate da firma dei destinatari

Ai fini del perfezionamento della procedura di notifica, ex art. 140 cpc, di un atto impositivo in casi di irreperibilità del contribuente, sarà necessario che sia dimostrata l’effettiva ricezione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso l’ufficio comunale non essendo sufficiente la sua sola spedizione. Rilevante, a tal fine, è la firma del destinatario sull’avviso di ricevimento della suddetta raccomandata A/R. Si tratta del principio che trova riconferma nella ordinanza della Corte di cassazione n. 7388/2020. A rivolgersi ai supremi giudici era stato un contribuente nei confronti del quale veniva ritenuta correttamente perfezionata la procedura di notifica di un avviso di liquidazione prodromico alla cartella di pagamento oggetto di ricorso. Nel caso di specie, la Ctr aveva ritenuto notificato l’atto presupposto sulla base del fatto che il messo notificatore avesse proceduto ai sensi dell’art. 140 cpc, avendo constatato l’irreperibilità del destinatario presso il suo indirizzo. Dell’avviso della notifica gli era infatti stata data comunicazione, come per legge, mediante invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito con anche affissione dello stesso alla porta dell’abitazione. Ciò considerato, il contribuente contestava tuttavia che i giudici di merito non avessero tenuto in debita considerazione l’essenziale circostanza relativa al fatto che l’avviso di ricevimento della stessa raccomandata informativa non contenesse né la firma dell’incaricato dell’ufficio postale né la firma del destinatario ricevente. L’assenza di taluno degli elementi comportanti la conclusione della procedura con tutti i passaggi previsti dall’art. 140 cpc ne comportava, secondo il ricorrente, la violazione. Si trattava della presenza, nell’avviso di ricevimento della firma del destinatario, di quella del notificatore, della data di consegna e del timbro postale. Richiamandosi a propri precedenti (Cass. 5077/2019), la Corte ha spiegato come ai fini della corretta verifica della fase di notificazione occorre aver riguardo, nei casi di irreperibilità relativa, proprio all’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito. Solo tale disamina consente di verificare se il destinatario abbia o meno avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto e se quindi il procedimento notificatorio prescritto ex lege possa dirsi perfezionato. Nel caso in esame, risultava l’invio della raccomandata informativa e non la sua effettiva ricezione da parte del contribuente, del quale alcuna firma recava l’avviso di ricevimento.
Nicola Fuoco
La commissione tributaria regionale della Puglia (…) riteneva che, al contrario di quanto sostenuto da R. R. a sostegno del ricorso avverso una cartella di pagamento notificatale dall’Agenzia delle entrate, l’avvenuta notificazione del prodromico avviso di liquidazione d’imposta fosse indubitabile alla luce, da un lato, della relata nella quale l’ufficiale notificatore aveva scritto di essersi recato presso l’indirizzo di residenza della destinataria, di averne constatata l’irreperibilità e di avere provveduto «mediante l’art. 140 cpc e avvisata mediante raccomandata A.R. e avviso appeso alla porta come per legge», dall’altro lato, dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa che conteneva la data di spedizione e il timbro dell’ufficio postale di partenza, senza che rilevasse l’assenza nel medesimo avviso di ricevimento della firma dell’ufficiale postale e della firma della destinataria;
2. Avverso detta sentenza la contribuente ricorre per cassazione (…) con i tre motivi di ricorso, la contribuente lamenta, in riferimento all’art.360 comma 1, nn.3 e 5, violazione dell’art.140 cpc per avere la commissione tributaria regionale ritenuto che la notifica si fosse perfezionata laddove invece sarebbe stato corretto ritenere il contrario dato che nella relata era evidenziato il compimento di solo due delle tre formalità previste dal suddetto articolo (…)
Il ricorso è, nei limiti che seguono, fondato.(…)
Questa Corte, con ordinanza n. 5077 del 21/02/2019, ha statuito che «In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della I. n. 890 del 1982, attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa».(…)
Nel caso di specie, la commissione ha ritenuto valida la notifica del provvedimento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, malgrado risultasse provato solo l’invio della raccomandata informativa e malgrado l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa non recasse la sottoscrizione della destinataria(…)