Contenzioso fiscale, stop totale
di Duilio Liburdi
e Massimiliano Sironi
Sospensione a tutto tondo per il contenzioso tributario: oltre alla proposizione dei ricorsi, il blocco sino all’11 maggio prossimo opera anche per le costituzioni in giudizio e, in generale, per ogni atto processuale. Sospensione operativa anche per i pagamenti derivanti da una mediazione che si è chiusa prima del 9 marzo 2020 se il termine di 20 giorni per il versamento ricade nel periodo di sospensione stessa. Uniche eccezioni sono di fatto i procedimenti cautelari. Sono questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dall’agenzia delle entrate con la circolare n. 10 di ieri con la quale sono state illustrate le conseguenze derivanti dalla previsione contenuta nell’articolo 36 del dl n. 23 che prolunga appunto alla data dell’11 maggio 2020, la precedente sospensione fissata al 15 aprile per effetto di quanto contenuto nell’articolo 83 del dl n. 18.
Il primo chiarimento riguarda le udienze fissate per il periodo che va dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, che dunque non sono svolte. Le eccezioni a detto principio, riguardano quelle situazioni nelle quali può essere arrecato un grave pregiudizio alle parti e, dunque, rientrano in dette ipotesi tutte le fattispecie inerenti la sospensione dell’effetto degli atti impositivi e di irrogazione delle sanzioni nonché i giudizi afferenti la sospensione degli effetti delle sentenze. Più in generale, viene chiarito dalla circolare che la sospensione prevista dalla norma opera, oltre che per la proposizione dei ricorsi, anche in relazione a tutti gli ulteriori atti ed adempimenti quali la proposizione dell’atto di appello, del ricorso per Cassazione ovvero anche per la costituzione in giudizio. Altra eccezione alla sospensione, oltre alle ipotesi prevista per i giudizi cautelari, viene disposta in relazione alla disposizione di cui all’articolo 6, comma 11, del dl n. 119 del 2018 in relazione alla definizione agevolata delle liti pendenti e alle relative sentenze. Nel caso in cui sia stato notificato un diniego alla definizione, la sospensione opera a meno che, evidentemente, i termini per l’impugnativa non siano scaduti alla data dell’8 marzo 2020. Come pure non subisce nessuna sospensione, il pagamento delle somme dovute per la definizione in scadenza il prossimo 31 maggio 2020. Un’altra parte della circolare è dedicata ad illustrare il meccanismo di sospensione del termine per la presentazione dei ricorsi e per la conclusione del procedimento di mediazione attraverso alcune esemplificazioni. Viene fatta l’ipotesi di un atto notificato il 14 febbraio 2020 ove il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso resta sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020 e riprende a decorrere dal 12 maggio 2020, con conseguente scadenza alla data del 17 giugno 2020 (anziché del 14 aprile 2020). Si ricorda poi che in base alla norma, è sospeso il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50 mila euro. In detta ipotesi, il termine per la conclusione di un procedimento di mediazione iniziato il 21 gennaio 2020, poiché rimane sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020, va a scadere il 23 giugno 2020 (anziché il 20 aprile 2020). Come risultano altresì sospesi i termini di 30 giorni per la costituzione in giudizio nel caso in cui l’accordo non sia stato raggiunto ovvero quello dei 20 giorni per il pagamento della rata nel caso in cui l’accordo sia stato raggiunto in quanto l’adempimento infatti è necessario ai fini del perfezionamento della mediazione stessa ma si inserisce nello specifico procedimento finalizzato alla definizione totale o parziale della controversia che si considera pendente, in quanto già instaurata con la notifica del ricorso all’Ufficio. Non vale invece la medesima conclusione per le procedure di accertamento con adesione ovvero di conciliazione giudiziale in relazione ai pagamenti dovuti sulla base dei relativi accordi. Da ultimo, viene ricordato come nelle ipotesi in cui il termine per una impugnativa abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Così, ad esempio, qualora il termine di 60 giorni per l’impugnazione di un atto o di una sentenza decorra dal 19 marzo 2020, la data di inizio della relativa decorrenza è differita al 12 maggio 2020. Ne deriva che, in tal caso, la scadenza del termine.

