Niente stop per avvisi bonari e rate di adesione
La chiusura delle controversie con l’amministrazione finanziaria non trova alcuna sospensione: per avvisi bonari e rate di adesione, nessuno dei meccanismi introdotti con i diversi decreti può trovare applicazione. Tutto fermo, invece, rispetto ai pagamenti anche rateizzati dovuti sulla base di cartelle esattoriali e rispetto ai termini per proporre ricorsi ovvero in relazione a procedimenti in corso siano essi di contenzioso o di adesione. Nei provvedimenti normativi che si sono succeduti sino a questo momento, vi è un «mondo» di pagamenti dovuti nei confronti dell’amministrazione finanziaria che non ha trovato alcuna sospensione o modalità di ulteriore suddivisione del debito. Si pensi all’intero comparto delle comunicazioni di irregolarità che vengono notificate dall’amministrazione finanziaria ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del dpr n. 600/73, nonché ex art. 54 bis dpr n. 633/72. A determinate condizioni, i pagamenti in questione possono essere suddivisi ratealmente su base trimestrale in numero di rate differente a seconda degli importi. Probabilmente, la scelta di non intervenire su tale comparto deriva dal fatto che, al fine di non perdere il beneficio derivante dalla definizione degli avvisi bonari, il mancato pagamento di una rata può essere sanato entro il termine di pagamento della rata successiva. Fermo restando che, in un approccio che tiene conto della crisi di liquidità esistente, poteva essere immaginato anche un meccanismo di sospensione anche per detti atti magari modulando più ampi termini di rateazione. Analoga conclusione si raggiunge con riferimento a tutti quegli atti che comportano versamenti di imposte e sanzioni sulla base di accertamenti con adesione ovvero acquiescenza, istituti disciplinati nell’ambito del dlgs n. 218 del 1997.
A diversa conclusione si giunge in relazione alle procedure in corso, siano esse derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali o di pagamenti rateizzati sulla base dell’avvenuto affidamento all’agente della riscossione di accertamenti esecutivi e in relazione ai quali, appunto, il contribuente sta provvedendo ai pagamenti in modo dilazionato. In relazione a dette ipotesi continuano ad operare le disposizioni contenute nell’art. 68 comma 1 dl n. 18/20 in base al quale i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, sono sospesi e possono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Una sospensione generalizzata dei termini per la proposizione dei ricorsi, per l’effettuazione degli atti processuali nell’ambito del contenzioso nonché per lo svolgimento delle procedure di accertamento con adesione o reclamo in corso, è prevista dall’art. 83 del dl n. 18 del 2020, norma sulla quale è intervenuta la disposizione contenuta nell’art. 36 dl n. 23/2020. In relazione a dette fattispecie, la sospensione è disposta per il periodo che intercorre tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020. La portata di detta sospensione (anche se con riferimento al 15 aprile 2020, data originariamente contenuta nel dl n. 18) è stata chiarita con le circolari n. 6 e 8/2020. Per le procedure di adesione iniziate entro il mese di febbraio di quest’anno si assiste ad un «congelamento» del termine sino all’estate con la ipotesi, in alcuni casi, che intervenga anche la sospensione feriale. Più in generale, sarebbe il caso di riflettere sulla possibilità che venga presa in considerazione l’ipotesi di riproporre definizioni agevolate sulla scorta di quanto previsto dal dl n. 119 del 2018: le imprese possono avere la necessità di saldare anche i debiti pregressi.

