Per i versamenti delle imposte
sospensione in ordine sparso
Pagine a cura
di Duilio Liburdi
e Massimiliano Sironi
Versamenti di imposta con sospensione in termini sparsi e con limitazioni sulle tipologie di tributi: il quadro relativo ai pagamenti dovuti ai tempi del Covid-19 è estremamente frammentario e non appare suscettibile di intervenire in modo incisivo sulla crisi generalizzata di imprese e contribuenti. Questo vale, in primis, per l’ambito applicativo delle disposizioni nonché per la tecnica normativa utilizzata sparsa in diversi decreti soggetti a modifiche continue e nei conseguenti documenti interpretativi emanati dall’Agenzia delle entrate. In generale, si ha la sensazione che interventi di carattere temporaneo a brevissimo termine servano a poco o nulla, senza dimenticare, peraltro, il «gruppo» di pagamenti legati all’assolvimento dei debiti fiscali pregressi.
Un esempio potrà servire per comprendere immediatamente la situazione. In linea generale, va ricordato come la conversione in legge del decreto legge n. 18 del 2020 blocca a determinate condizioni i pagamenti di Iva e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente per il mese di maggio (analogamente a quanto era previsto per il mese di aprile) ma soltanto al ricorrere di una condizione in base alla quale è necessario confrontare il fatturato dei corrispondenti mesi del 2019. Inoltre, nel decreto legge n. 23 del 2020, si interviene su una ipotesi di riduzione dei versamenti in acconto per il periodo di imposta 2020 dimenticando completamente il fatto che, prima del pagamento degli acconti, è dovuto il saldo per il periodo di imposta 2019. Infatti, nei prossimi mesi (con riferimento ai quali è difficile immaginare che la crisi di liquidità possa essere risolta) i contribuenti dovranno determinare il debito di imposta afferente l’anno 2019, anno nel quale non vi era l’incidenza devastante del momento attuale. In altri termini, il ragionamento di base si fonda su una breve sospensione temporanea e limitata ad alcuni tributi dimenticando che il debito corrente del 2020 si determina assumendo, soprattutto in relazione alle imposte sui redditi, il criterio di competenza del 2019 pur tenendo conto che in relazione a detto periodo sono stati versati gli acconti. Manca anche, completamente, una ipotesi di maggiore rateazione dei debiti in questione che potrebbe aiutare i contribuenti in una situazione come quella presente. Anche in questo caso un esempio potrà chiarire il concetto. Allo stato attuale della normativa, va ricordato come i pagamenti che dovranno essere effettuati nei mesi di giugno e luglio potranno essere rateizzati esclusivamente sino al mese di novembre. Inoltre, con riferimento ai versamenti dovuti nei mesi di novembre e dicembre quali ad esempio gli acconti ai fini delle imposte sui redditi e l’acconto Iva, va ricordato come gli stessi non siano in alcun modo rateizzabili.

