Affitti, bonus fiscale allargato
di Giuliano Mandolesi
Il credito d’imposta per l’affitto di negozi e botteghe spetta anche per la pertinenza locata e pagata con «canone unitario» insieme all’immobile C/1 e a condizione che la stessa sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività dell’affittuario. Questo è solo uno dei chiarimenti sui dl Cura Italia e Liquidità forniti nella circolare 11/E pubblicata ieri, 6 maggio 2020, dall’agenzia delle entrate. La quale specifica anche che, relativamente al nuovo «bonus» concesso agli affittuari, sono ammesse nel calcolo dell’agevolazione anche le spese condominiali a patto però che costituiscano voce unitaria con il canone di locazione.
La pertinenza va nel bonus ed è corsa alla rettifica. In caso di contratto di locazione che comprenda sia il negozio (C/1) sia un’eventuale pertinenza (C/3), con canone unitario, non vi è la necessità di fare proporzioni basate su rendita catastale o metri quadri per scomputare la quota parte di canone riferibile al solo negozio poiché il bonus potrà essere calcolato sull’intero ammontare dell’affitto del mese di marzo. Il chiarimento, che di fatto va ad ampliare l’ambito oggettivo della disposizione introdotta all’art. 65 del dl 18/2020 (Cura Italia, convertito in legge 27/2020), consentirà a tutti gli affittuari che in assenza di specifiche legislative, in maniere prudenziale, hanno invece scorporato la quota parte del bonus riferibile al locale di categoria C/3, di ricalcolare l’importo del credito ed utilizzarlo in compensazione fin da subito. La norma infatti nella sua estrema sinteticità, sembrava non comprendere tale possibilità vincolando l’agevolazione solo all’immobile principale di categoria catastale C/1 e molti contribuenti nell’incertezza hanno scelto appunto di calcolare il credito considerando solo la quota riferibile a tale fabbricato.
Si alla spese condominiali se fanno reddito per il conduttore. Come indicato nella circolare delle Entrate nella risposta al quesito 3.1, possono costituire base di conteggio dell’agevolazione anche le spese condominiali addebitate al conduttore. Tale possibilità però è concessa a patto che le stesse siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e che tale circostanza risulti dal contratto. In poche parole, anche se non espressamente indicato nella risposta fornita dall’agenzia delle entrate, sembrerebbe che la quota delle spese condominiali, per essere compresa nella quantificazione del credito d’imposta, debba concorrere alla formazione del reddito fondiario del locatore.
La norma. Il dl Cura Italia ha previsto uno specifico bonus chiamato «credito d’imposta per botteghe e negozi» per i soggetti esercenti attività d’impresa. L’agevolazione, disciplinata all’art. 65, è concessa sotto forma di un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). Tale credito sarà utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art 17 del dlgs 241/97. Come previsto dal comma 2 dell’art. 65, il bonus non è concesso in maniera massiva ma esclude di fatto le attività che, in conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del dpcm dell’11 marzo 2020, sono rimaste aperte perché identificate come essenziali tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

