Per i lavori l’incognita dei tempi tra Parlamento e permessi
La parte attuativa prevede solo due provvedimenti ma le incognite ci sono
ROMA

L’edilizia combatte in Italia una eterna guerra contro il tempo. E contro la sfera pubblica che – dalle norme emanate da governo e Parlamento fin giù allo sportello delle pubbliche amministrazioni – non sembrano comprendere il valore del tempo.

Questo non si può dire per le norme sul superbonus al 110% per la riqualificazione energetica e la sicurezza sismica che il governo ha introdotto a sorpresa nel decreto Rilancio. Prima ancora di nascere il superbonus ha già guadagnato il consenso di famiglie e operatori, almeno sulla carta. Ma anche il superbonus sarà giudicato per la capacità di produrre effetti veloci, tanto più che la misura è, per definizione, temporanea, limitata ai diciotto mesi che vanno dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. E quindi vuole essere una bomba che esplode subito.

Quali sono gli ostacoli che possono rallentare gli effetti del superbonus?

Primo ostacolo: quando si potrà partire con i lavori. La norma è scritta abbastanza bene rispetto ad altre della stessa famiglia. Ma non può essere escluso qualche intoppo.

Il termine di inizio è fissato al 1° luglio. Prima obiezione. Il decreto andrà in Gazzetta ufficiale non prima del 14-15 maggio e quindi avrà come termine di conversione parlamentare il 14 luglio. Molto difficile che questo decreto legge possa avere le corsie preferenziali dui cui hanno goduto i provvedimenti urgenti della prima fase della pandemia. Maggioranza e opposizioni aspettano il governo al varco e vogliono poter dire la loro. il governo ha già stanziato 800 milioni per dire che è pronto al confronto. Molto probabilmente quindi, la certezza delle norme si avrà il 15 luglio.

Poi c’è il livello attuativo. Due soli atti attuativi sono previsti nell’ultimo testo: un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (entro trenta giorni dalla conversione del decreto) per definire le modalità attuative, soprattutto su sconto in fattura e cessione del credito; un decreto del Mise per stabilire le modalità di trasmissione dell’asseverazione «e le relative modalità attuative». Si tratta di procedure consolidate anche se la formulazione, ampia e generica, lascia qualche dubbio.

Infine c’è il terzo livello che impatta sui tempi. Il confronto fra il cittadino, il professionista asseveratore e gli uffici pubblici. Se si andrà sul solco delle procedure già applicate in tanti anni di ecobonus, non dovrebbero sorgere difficoltà. Ma qui la scala cambia e cambiano le modalità con lo sconto in fattura e la cessione del credito a livello di massa. Bisognerà attendere i dettagli per dare un giudizio definitivo.