Rottamazione salvifica

di Alessandro Felicioni

Il pagamento della prima rata della rottamazione stoppa il pignoramento presso terzi. Anche se già il credito è stato assegnato dal giudice. Se l’agente della riscossione si è attivato per bloccare crediti del debitore verso altri soggetti, la procedura decade automaticamente nel momento in cui viene fatto seguito alla richiesta di definizione agevolata con il versamento anche solo della prima scadenza prevista dal piano di pagamento. L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 128 di ieri, accoglie l’interpretazione di un contribuente e rimette nella sua disponibilità le somme oggetto di pignoramento che il proprio creditore dovrà versare.


La vicenda parte da un doppio pignoramento presso terzi promosso dall’Agenzia delle entrate Riscossione nei confronti di un soggetto con iscrizioni a ruolo scadute e non onorate. In particolare, oggetto del pignoramento è il credito che l’istante vanta nei confronti del cessionario della propria azienda; credito da versare a rate e derivante dal residuo prezzo di cessione dell’azienda, sulla base delle pattuizioni contrattuali stipulate tra le parti. Il giudice, in sede di udienza, emette una ordinanza di assegnazione del credito in favore dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito tributario iscritto a ruolo, oltre interessi e spese di procedura.


Per gli stessi debiti tributari oggetto di pignoramento, l’istante ha presentato domanda per la definizione agevolata ai sensi dell’articolo 3 del dl 119/2018, la rottamazione-ter.


Dopo la comunicazione dell’agente della riscossione e la quantificazione del debito dovuto a seguito dello stralcio, il contribuente versava i primi due pagamenti previsti dal piano di ammortamento concordato per la definizione. Proprio a seguito dell’avvenuto pagamento della prima rata, secondo l’istante le due procedure di pignoramento subite devono considerarsi estinte e le somme dovute dal cessionario di azienda devono ritenersi svincolate e nella propria piena disponibilità.


La questione è delicata perché la normativa di riferimento, l’articolo 3, comma 13 del dl 119/2018, sembra prendere in esame solo le procedure esecutive su beni mobili e immobili, stabilendo che il pagamento della prima rata della definizione agevolata estingue le procedure stesse, a meno che «non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo». In pratica, se c’è un’esecuzione immobiliare in corso o un pignoramento di beni mobili, il pagamento della prima rata della rottamazione non blocca la procedura solo se avviene quando già sia stato venduto il bene. Ciò a tutela del terzo acquirente dei beni in sede di asta.


Peraltro anche il comma 10 dell’articolo 3 del dl 119/2018 interviene sul punto per prevedere che già alla presentazione della domanda di definizione agevolata non possano essere proseguite le procedure esecutive avviate salvo, anche qui, che non ci sia stato un esito positivo del primo incanto.


Ebbene l’Agenzia concorda sul fatto che queste disposizioni vanno applicate a tutte le procedure esecutive e non solo a quelle relative a beni mobili o immobili. Nel caso di pignoramento di crediti, l’ordinanza di assegnazione non mette immediatamente in mano al pignorante le disponibilità richieste, giacché occorre che il terzo pignorato provveda a pagare il proprio debito dichiarato. Ciò, a maggior ragione, quando il credito non è immediatamente esigibile perché da versare a rate e non immediatamente. 


In tal modo anche il pignoramento presso terzi di crediti viene sospeso al momento della presentazione della domanda e si estingue all’atto del pagamento della prima rata.