Pace fiscale in letargo fino a dicembre

Giuliano Mandolesi

La pace fiscale va in letargo, stop al pagamento di tutte le rate in scadenza nel 2020 di rottamazione e saldo e stralcio con obbligo di saldo integrale entro il 10 dicembre 2020.


Inoltre, cade anche il penalizzante divieto (di cui art. 3, comma 13, lett. a), del dl n. 119/2018) di accedere a successive rateizzazioni in caso di debiti inseriti in istanze rottamazione ter poi non definite dal contribuente.


Queste sono le due rilevantissime novità contenute nella bozza del cosiddetto «decreto rilancio» e previste nell’attuale comma 1 lettera c) e d) dell’articolo 165 con cui il legislatore va a modificare il comma 3 dell’articolo 68 del dl 18/2020 (il decreto cura Italia) che posticipava al 31 maggio 2020 unicamente la rata in scadenza il 28 febbraio scorso della rottamazione ter e quella del 31 marzo scorso del saldo e stralcio.


Rispetto alla sospensione prevista dal decreto cura Italia, in questo caso la portata del nuovo differimento è di certo elevatissima.


La disposizione infatti andrà ad abbracciare, sospendendole, tutte le rate in scadenza nel 2020 sia della rottamazione ter (di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119) sia delle rate del cosiddetto saldo e stralcio (ex articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) posticipandole al prossimo 10 dicembre 2020.


Per la rottamazione ter a slittare al 10 dicembre 2020 saranno le due rate attualmente in scadenza il 31 maggio prossimo (quella in corso più quella posticipata del 28 febbraio dal dl cura Italia), quella del 31 luglio 2020 e quella in scadenza il 31 novembre 2020.


Per il saldo e stralcio invece saranno posticipate al 10 dicembre la rata in scadenza il 31 maggio prossimo (ex rata del 31 marzo 2020 differita dal dl cura Italia) ed anche quella in pagamento entro il 31 luglio 2020.


Salta il lieve inadempimento.


Come specificato nella bozza dell’articolo 165 del decreto rilancio, più precisamente al termine della lettera c) del comma 1, la proroga al 10 dicembre non contempla il lieve ritardo di 5 giorni nel versamento delle rate di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto legge n. 119 del 2018.


Secondo il suddetto comma 14-bis nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l’effetto di inefficacia della definizione agevolata, non si produce e non sono dovuti interessi.


In questo caso dunque la regolarizzazione delle rate sospese dovrà avvenire necessariamente entro non oltre il 10 dicembre pena la decadenza dai due istituti.


Via libera alle rateizzazioni per i piani saltati.


Nella relazione illustrativa viene indicato che in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell’ assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, viene rimossa anche la penalizzante preclusione di cui art. 3, comma 13, lett. a), del dl n. 119/2018


Tale preclusione prevede attualmente l’impossibilità di chiedere la rateizzazione per i debiti per cui il contribuente ha espresso la facoltà di aderire alla definizione agevolata delle cartelle (di cui all’articolo 3 del dl 119/2018) senza poi aver provveduto al pagamento del dovuto.


L’abrogazione di tale ostativa disposizione darà quindi il via libera a tutti coloro che hanno già una rottamazione ter saltata ad usufruire per quei carichi delle rateizzazioni stabilite dal legislatore.