SECONDO LA SUPREMA CORTE SOLO IL SUPERAMENTO SIGNIFICATIVO PRECLUDE LA CAUSA DI ESCLUSIONE

Omissioni, conta l’ammontare

Pagina a cura 
di Stefano Loconte 
e Giulia Maria Mentasti

Ammessa l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. anche al reato di omesso versamento Iva. È quanto statuito dalla terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza 12384/2020, che torna sul tema, dibattuto sin dall’emanazione della norma, della compatibilità del suddetto istituto di cui all’art. 131-bis c.p. ai reati caratterizzati da soglia di punibilità quali gran parte dei reati tributari sia applicabile la non punibilità per particolare tenuità. La Suprema corte qui conferma che nei reati tributari caratterizzati da soglie di punibilità, solo il superamento in misura significativa preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; al contrario, tale deve ritenersi applicabile nel caso in cui l’ammontare dell’omissione non si allontani di molto. 


Il fatto. Con sentenza del febbraio 2019, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa dal giudice di primo grado, con la quale il legale rappresentante di una Srl era stato dichiarato responsabile del reato di cui di cui all’art. 10-ter, dlgs 74/2000, per l’omesso versamento dell’Imposta sul valore aggiunto pari a euro 250.846.


Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando, tra i plurimi motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa speciale di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p.


Argomentava come la Corte territoriale avesse errato nel sostenere che la previsione di una soglia di punibilità elevata per la configurabilità del reato in esame precludesse la non applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131-bis c.p. ogniqualvolta superata, ancorché marginalmente (nella specie, il superamento era di pochissimo, soli 846 euro). In altre parole, ad avviso del Tribunale, una soglia di punibilità, già di per sé significativa della gravità della violazione e che, pertanto, anche il superamento esiguo di tale soglia connoterebbe la gravità e offensività del bene giuridico protetto.


La causa di non punibilità e le questioni interpretative. L’art. 131-bis, introdotto nel codice penale nel 2014, recita testualmente che «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».


Fin dall’entrata in vigore, una delle principali criticità della nuova disciplina si è rivelata essere la questione della compatibilità dell’istituto con la previsione di soglie di punibilità. Mentre vi è chi in dottrina ha ritenuto sin da subito che la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. sia applicabile anche ai reati configurati mediante soglie di punibilità, alcuni interpreti si sono espressi in senso contrario, in ragione della considerazione per cui le soglie di punibilità rappresenterebbero l’individuazione, da parte del legislatore, del limite al di sotto del quale non è opportuno applicare la sanzione penale; in altre parole, secondo questo indirizzo, ammettere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. ai fatti sopra la soglia significherebbe consentire al giudice di sostituirsi alle scelte di politica criminale del legislatore.


La questione è stata risolta positivamente, con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, dalle sezioni unite con la sentenza n. 13681/2016, propendendo per la necessità di una valutazione in concreto da parte del giudice, fondata sui criteri delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, e che tenga conto altresì del grado della colpevolezza: un’analisi che in altre parole si sottragga a logiche meramente astratte, e che valorizzi, invece, tutte le peculiarità del caso concreto. La Suprema corte in quell’occasione ha inoltre motivato che il giudice che ritiene tenue una condotta che si colloca di poco al di sopra della soglia della rilevanza penale «non si sostituisce al legislatore, ma anzi ne recepisce fedelmente la valutazione».


La decisione della Cassazione. Anche nella vicenda ora in esame la Cassazione ha deciso di aderire al suddetto indirizzo, ritenendo pertanto censurabile il diverso percorso argomentativo abbracciato dal giudice di prime cure.


Specificamente, ha evidenziato come la posizione assunta dal Tribunale e confermata in sede di appello collidesse con il principio di diritto affermato proprio dalle sezioni unite nella summenzionata sentenza, in base al quale la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica non è, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità. Dunque la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. è, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma, configurabile in relazione a ogni fattispecie criminosa, assumendo pertanto rilievo le peculiarità del caso concreto, pur con la precisazione che, quanto più ci si allontana dal valore-soglia, tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo.


La Cassazione ha ricordato altresì come tale principio sia stato ribadito anche in tema di reati tributari caratterizzati dalla soglia di punibilità, sottolineando che, se è pur vero che il grado dell’offensività che dà luogo a sanzione penale è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di punibilità, solo il superamento in misura significativa di detta soglia preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; laddove, invece, tale superamento è di poco superiore, può procedersi a valutare i restanti parametri afferenti la condotta nella sua interezza (Cass. pen. n. 15020 del 22/1/2019).


Poiché nel caso di specie l’ammontare dell’omissione si allontanava di pochissimo, ovvero di 846 euro, dalla soglia di 250 mila euro prevista per il reato di omesso versamento Iva, la doglianza del ricorrente non era manifestamente infondata. Pertanto, essendosi instaurato validamente il grado giurisdizionale, la Suprema corte ha dichiarato l’estinzione del reato contestato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.