Locazioni finanziarie, Imu alla riconsegna

Le debenze Imu relative a immobili concessi in locazione finanziaria spettano al locatario anche a fronte dell’avvenuta risoluzione del contratto laddove lo stesso non adempia ancora il relativo obbligo della riconsegna del bene al proprietario, conservandone il godimento. È il principio seguito dalla Ctp Milano con la sentenza n. 528/2019, relativa a un accertamento emesso dal comune di Solbiate Arno. L’accertamento opposto nel processo trattato dalla Ctp riguardava la ripresa ai fini Imu e Tasi che colpiva una società di leasing e in particolare il contratto di locazione finanziaria stipulato tra la stessa e un’altra. La ricorrente assumeva che per quelle pendenze doveva ritenersi obbligata la società locataria fintanto che gli immobili non venivano effettivamente riconsegnati. Tale assunto veniva condiviso dalla Ctp che accoglieva il ricorso: i giudici, in ossequio alla disciplina di cui al dlgs 23/2011, hanno osservato che nei casi di risoluzione di un contratto di locazione finanziaria, la società di leasing diventa nuovamente soggetto passivo Imu e Tasi soltanto ad avvenuta riconsegna dell’immobile. Laddove tale obbligo di restituzione non avvenga ne resta ancora assoggettato il locatario che, rimanendo nella disponibilità del bene, può continuare a goderne. In linea con tale normativa si pongono anche le istruzioni ministeriali allegate al dm 30 ottobre 2012, nelle quali, in approvazione del modello di dichiarazione Imu, è previsto che «i mutamenti di soggettività passiva devono essere dichiarati nei soli casi in cui sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo sia da chi ha iniziato a esserlo». La stessa Cassazione ha ribadito, con la sentenza 19166/2019, che nel caso di immobili concessi in leasing l’Imu spetta al locatario anche a seguito della risoluzione del contratto, fino al momento in cui non vi sia effettiva riconsegna, con apposito verbale, del bene stesso, rimanendo altrimenti unico soggetto passivo l’utilizzatore. Quanto premesso si pone in linea col principio di capacità contributiva che non trascura l’attribuzione della soggettività passiva in capo a colui che in effetti conservi il godimento del bene, tanto è vero che anche gli ulteriori obblighi dichiarativi, proprio ai fini Imu, risorgono in capo al proprietario soltanto a seguito della riconsegna. Per tali ragioni il ricorso della società di leasing veniva accolto e le spese compensate.
Nicola Fuoco
(…) Assume ricorrente che il locatario detenesse la disponibilità e il godimento dei beni anche precedentemente alla loro riconsegna avvenuta il 27/5/2014, come comprovato dal relativo verbale di riconsegna, e che in base alla disciplina Imu e Tasi il soggetto passivo d’imposta fosse il locatario finanziario degli immobili (…) e non la società di leasing proprietaria, fino alla riconsegna dei cespiti.(…)
La Commissione, vista la documentazione in atti, ritiene fondata la domanda della ricorrente.
Infatti, nel caso di risoluzione anticipata dal contratto di locazione finanziaria, la società di leasing che diventa il nuovo soggetto passivo, e il soggetto locatario, che ha cessato di esserlo sono coloro su cui grava l’onere dichiarativo Imu/Tasi entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dalla firma sul verbale di riconsegna.
Se il locatario si rivela inadempiente rispetto all’obbligo di riconsegna del bene rimane l’unico soggetto obbligato al pagamento dell’Imu/Tasi fintantoché questi rimanga l’unico soggetto a poter godere del bene.
Infatti, è solo dal momento in cui ottiene la riconsegna del cespite che la società di leasing acquisisce la soggettività passiva d’imposta, con conseguente obbligo di presentare la dichiarazione Imu/Tasi.
Peraltro, le istruzioni ministeriali allegate al dm 30 ottobre 2012, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione Imu, prevedono che «i mutamenti di soggettività passiva devono essere dichiarati nei soli casi in cui sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo sia da chi ha iniziato a esserlo».(…)
È bene chiarire che la formulazione letterale dell’articolo 9, comma l, del dlgs 23/2011, che prevede la soggettività del locatario «a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto» non appare in alcun modo in contrasto con quanto previsto nelle istruzioni ministeriali. (…)
La Corte di cassazione con la sentenza n. 19166/2019, si è espressa io merito alla soggettività passiva Imu in tema di leasing. 
Nello specifico ha stabilito che per gli immobili concessi in leasing l’Imu è dovuta dal locatario anche a seguito della risoluzione del contratto, fino a quando non intervenga la riconsegna del bene.
A differenza di quanto sostenuto dall’Ente impositore, l’unico soggetto passivo Imu fino alla riconsegna del bene rimane l’utilizzatore in quanto si mantiene inalterata quella peculiare relazione tra l’utilizzatore e l’immobile che giustifica la riconduzione della soggettività passiva a tale suggello dal punto di vista della capacità contributiva.(…)