Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo apre le porte anche alle attività extra-alberghiere come affittacamere, case vacanze e B&B. Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 14/E del 6 giugno 2020, il credito d’imposta per le locazioni di cui all’articolo 28 del dl 34/2020 (il decreto Rilancio) è concesso indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile locato, a patto però che lo stesso sia effettivamente destinato allo svolgimento dell’attività «di interesse turistico».


Benché la norma escluda dall’agevolazione le locazioni aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, per le imprese operanti nel settore turistico-ricettivo extra alberghiero questo paletto viene meno poiché l’unità immobiliare presa in locazione, anche se di categoria A (esclusi agli A/10), è di fatto utilizzata per svolgere l’attività. L’interpretazione dell’agenzia delle entrate, anche se ad una prima lettura può sembrare in antitesi con la norma, in realtà è assolutamente coerente ed in linea con l’intento principale del legislatore ovvero quello di sostenere le attività maggiormente colpite dall’emergenza economica prodotta dal Coronavirus, settore turistico in primis. La disposizione infatti al comma 3 prevede anche un’ulteriore agevolazione ad hoc per le strutture alberghiere e agrituristiche concedendogli la possibilità di usufruire il credito d’imposta senza dover rispettare il parametro che esclude dal bonus i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro. L’agenzia delle entrate inoltre, proprio in relazione alla «concessione» stabilita dal comma 3 dell’articolo 28 del dl 34/2020, compie un’ulteriore apertura. Sempre nella circolare 14/E infatti viene specificato che, oltre alle attività «alberghiere e agrituristiche», possono accede al bonus senza considerare il paletto dei ricavi/compensi 2019 anche le imprese con codice ateco 55.20 ovvero alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni. Rientrano nella macro categoria 55.20 anche affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, villaggi turistici e colonie marine e montane. 


Resta però la verifica della contrazione del fatturato. Sebbene per il settore alberghiero ed extra-alberghiero venga meno il requisito «dimensionale 2019» per accedere al credito d’imposta, resta invece in piedi il paletto della contrazione del fatturato. Come indicato al comma 5 dell’articolo 28 del dl 34/2020, infatti, il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti locatari esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il calcolo per la verifica del fatturato, come indicato nella circolare 14/E (che richiama la circolare 9/E del 13 aprile 2020), va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva.