rientrano nel bonus facciate gli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate ed anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l’esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza e la sostituzione dei pluviali. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 191 del 23/6/2020.
La detrazione Irpef del 90% per le spese sostenute nel 2020 relative al recupero o restauro della facciata esterna degli fabbricati situati nelle zone territoriali A o B, di cui al dm n. 1444/1968 (c.d. bonus facciate) è ammessa per le spese accessorie sostenute per l’esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle indicate dal professionista (direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali) e anche per gli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate. Inoltre, il bonus si applica anche per i lavori riguardanti non soltanto la pulitura o la tinteggiatura delle facciate, ma anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, a patto che vengano rispettati i «requisiti minimi» richiesti dal decreto Mise 26/6/2015 e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l’involucro edilizio indicati dal decreto Mise 11/3/2008. In tal caso, devono essere applicate le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l’«ecobonus».
Ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta del bonus facciate rileva la data del bonifico, indipendentemente dalla data di inizio dei lavori. Infatti, ai fini dell’imputazione delle spese agevolabili occorre fare riferimento, per le persone fisiche, (compresi gli esercenti arti e professioni) e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa. Dunque, per interventi iniziati a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, il bonus facciate spetta soltanto per le spese sostenute nel 2020.

