Registro,
imposta
d’atto
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20 del T.u. Registro sollevate dalla Corte di cassazione, con ordinanza n. 212/2019, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
Lo ha deciso la Corte costituzionale con sentenza n. 158/2020, depositata ieri. I giudici avevano ravvisato una potenziale arbitrarietà degli interventi normativi, ad opera delle leggi di Bilancio 2018 e 2019, con cui si è stabilito, quale criterio di interpretazione autentica della norma, che la qualificazione dell’atto ai fini della sua tassazione deve fondarsi sui soli elementi desumibili dallo stesso, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati. In questa prospettiva si invocava un (presunto) basilare principio di prevalenza della sostanza sulla forma che sarebbe stato frustrato in ragione del veto normativo sul collegamento negoziale e sulla conseguente preclusione rispetto ad un prelievo proporzionale che uniformasse il trattamento della cessione diretta di azienda («asset deal») a quello da riservare alle forme indirette della sua circolazione («share deal»), tipicamente lo «spin off» seguito dalla cessione delle partecipazioni nella società avente causa. La Consulta ritiene, invece, che il legislatore ordinario, attraverso «un esercizio non manifestamente arbitrario della sua discrezionalità», ha inteso ribadire la natura di «imposta d’atto» del tributo in parola, secondo un modulo attuativo fondato sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilevanza profili extra-testuali, ivi inclusi gli atti/i negozi meramente collegati allo stesso. Al riguardo, è altresì priva di pregio la tesi «adeguatrice» avanzata dall’Avvocatura dello Stato, nel senso di consentire un riferimento a elementi «all’interno del contesto», ciò traducendosi in una arbitraria ed illogica interpretazione «abrograns» della norma Secondo la Corte costituzionale, il censurato intervento non ha fatto altro che ricondurre l’articolo 20 all’interno del suo «alveo originario».

