Bonus, detrazioni à la carte
Per gli interventi che non danno diritto alla detrazione maggiorata del 110% restano fruibili le detrazioni già presenti, che vanno dal 50 all’85%, per la riqualificazione energetica, e del 50%, per gli impianti solari fotovoltaici e per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Se l’intervento, però, ricade in diverse categorie agevolabili, il beneficiario può avvalersi, inevitabilmente, di una sola delle autonome agevolazioni, rispettando gli adempimenti disposti specificatamente.
Così l’Agenzia delle entrate che, nel pomeriggio di venerdì scorso, ha presentato la guida al «Superbonus 110%» che analizza tutta la relativa disciplina, con particolare riferimento agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio), convertito nella legge 77/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18/07/2020 n. 180 (si veda, tra gli altri, ItaliaOggi del 25/7/2020).
Nell’ambito delle misure di sostegno, soprattutto al settore dell’edilizia, il legislatore ha introdotto la detrazione maggiorata del 110% per gli interventi destinati, in particolare, all’efficientamento energetico, per le spese sostenute dal 1° luglio scorso al 31/12/2021, nel rispetto di determinate soglie per tipologia.
Le nuove disposizioni si aggiungono a quelle già esistenti, sono utilizzabili anche congiuntamente se si realizzano più interventi riconducibili a diverse tipologie agevolabili, ma se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il beneficiario può avvalersi di una sola delle agevolazioni previste, rispettando, per ogni tipologia, le modalità e condizioni peculiari.
La guida in commento, oltre a ripercorrere l’intera disciplina (in particolare gli articoli 119 e 121 del dl 34/2020) e presentare, in modo tabellare, le numerose e varie detrazioni, risponde a quesiti, per fattispecie, che si presentano più frequentemente.
Si ribadisce che, con la detrazione maggiorata, gli interventi relativi al cappotto termico e alla sostituzione della caldaia e di messa in sicurezza antisismica degli edifici, definiti «trainanti», ottengono una detrazione pari al 110% del costo sostenuto, nel rispetto di determinati tetti di spesa, per le spese sostenute nell’intervallo tra il 1° luglio scorso e il 31/12/2021, da spalmare in cinque rate annuali di pari importo, se utilizzata direttamente.
Al fianco di detti interventi vi sono le spese sostenute per ulteriori interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali appena indicati; gli interventi devono assicurare, nel complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Per l’ottenimento del superbonus è necessario rispettare i requisiti indicati da uno specifico decreto del ministero dello sviluppo economico (ancora in bozza) che fissa i tetti di spesa congrui per tipologia di lavoro, nelle more del quale possono essere applicate le disposizioni dei decreti del 19/2/2007 e dell’11/3/2008, ai sensi del comma 3-ter, dell’art. 14 del dl 63/2013, e assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente, il detto miglioramento delle classi energetiche, da attestarsi mediante attestato di prestazione energetica (Ape), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato, nella forma di dichiarazione asseverata.
I soggetti che sostengono nel 2020 e nel 2021 le spese per gli interventi indicati, ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020, in alternativa all’utilizzo diretto, potranno optare, alternativamente, per un contributo nella forma di sconto sul corrispettivo dovuto o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, fornitori e/o istituti di credito o intermediari finanziari.
L’opzione può essere effettuata anche in relazione a ogni stato di avanzamento dei lavori, tenendo però conto che questi non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento complessivo; i crediti d’imposta ceduti, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione con la delega F24, tenendo presente che la quota non utilizzata non potrà essere riportata a nuovo e che non risulta applicabile alcun limite sull’ammontare della compensabilità (700 mila, elevato a 1 milione per il solo 2020).
Questa forma di «cartolarizzazione fiscale», però, è piuttosto condizionata giacché deve essere esercitata una opzione, in via telematica, anche avvalendosi di intermediari abilitati, con le modalità che la stessa Agenzia delle entrate deve, a breve, definire con un provvedimento ad hoc; l’opzione può essere esercitata anche per ulteriori interventi, come quelli per il recupero del patrimonio edilizio, per la riqualificazione energetica, per l’adozione di misure antisismiche e per il recupero o restauro delle facciate, nonché per l’installazione di impianti fotovoltaici e per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Si rende necessario rispettare determinati adempimenti e, quindi, il beneficiario, rispondendo direttamente sul rispetto dei requisiti richiesti per i lavori che fruiscono del bonus maggiorato, deve ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e deve ottenere, al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento e anche ai soli fini dell’utilizzo diretto e non soltanto ai fini dell’opzione per il trasferimento a terzi, l’asseverazione da tecnici abilitati per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici.
Per gli interventi di miglioramento energetico ammessi alla detrazione maggiorata, i tecnici dovranno attestare la congruità delle spese sostenute facendo riferimento ai prezzari individuati dal ministero dello sviluppo economico, pur potendo utilizzare, nelle more dell’emanazione, i prezzi indicati nei prezzari delle regioni e delle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle camere di commercio o tenendo conto dei prezzi di mercato.
Si tenga conto, inoltre, che una copia dell’asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico deve essere trasmessa, telematicamente, all’Enea, secondo precise modalità stabilite dal ministro dello sviluppo economico.
Infine, occhio ai controlli delle Entrate, giacché l’Agenzia procederà sulla base delle attribuzioni e poteri, di cui agli articoli 31 e seguenti del dpr 600/1973, sanzionando fornitori e cessionari del credito soltanto per l’eventuale non corretto utilizzo del credito ceduto, mentre al beneficiario potrà essere recuperato l’importo corrispondente alla detrazione non spettate, con aggravio di sanzioni e interessi.

