Bonus edilizi con platea ampia
La possibilità di trasformare le detrazioni sugli immobili in credito d’imposta, eventualmente cedibile, dà l’accesso all’utilizzo dei bonus anche a tutti i soggetti finora esclusi come forfettari, minimi, incapienti e titolari di redditi soggetti cedolare secca.
L’articolo 121 del decreto legge 34 del 19/5/2020 (il c.d. decreto Rilancio) prevede infatti per i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per alcuni degli interventi detraibili sugli immobili (individuati al comma 2 della norma), in alternativa all’utilizzo diretto tramite detrazione, due distinte possibilità fruizione dei bonus.
La prima, di cui al comma 1, lettera a dell’articolo citato, riguarda la possibilità di cedere il credito ai fornitori sotto forma di sconto su fattura e recuperato da quest’ultimi come credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
La seconda, invece, disciplinata alla lettera b) del comma 1, per certi versi rivoluzionaria, consente ai contribuenti la possibilità di optare per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Entrambe le possibilità di fatto, aprono la porta all’utilizzo «alternativo» dei bonus a tutti i soggetti che non hanno la possibilità di fruirne direttamente tramite detrazione ma la seconda soprattutto si presta a molteplici utilizzi pro contribuente.
Mentre l’opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 121 del dl 34/2020, ovvero lo sconto su fattura, obbliga necessariamente ad un accordo tra beneficiario e fornitore, cosa che può rivelarsi difficoltosa, l’opzione alla lettera b) consente ai beneficiari l’immediata eventuale fruizione di un credito d’imposta compensabile con altri debiti tributari e contributivi (oltre anche alla possibilità di cessione a terzi).
Esempio è quello di un contribuente lavoratore autonomo in regime forfettario o di una persona fisica con immobile locato in regime di “cedolare secca”.
Entrambi i soggetti erano infatti fino al 2019 tagliati fuori dalla possibilità di usufruire di questi bonus poiché tassati con imposte sostitutive che per loro natura escludono meccanismi di detrazione.
Ora, sia il forfettario sia il titolare di reddito fondiario tassato con cedolare secca, possono trasformare la detrazione in credito d’imposta e utilizzarla per compensare altri debiti tributari o contributivi come appunto le imposte sostitutive relative dall’attività svolta con partita Iva (il primo) e al godimento dell’immobile (il secondo).
Come indicato espressamente al comma 3 dell’articolo 121 del decreto legge 34 del 19/5/2020 infatti i crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Va tenuto in considerazione che tali crediti sono utilizzabili con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione e la quota non «spesa» nell’anno viene perduta non potendo ne essere riportata nelle annualità successive ne essere richiesta a rimborso.
Quali bonus si trasformano in crediti cedibili
Non tutti i bonus sugli immobili diventano cedibili ma solo quelli elencati al comma 2 dell’articolo 121 del dl 34/2020, ovvero quelli relativi alle spese sostenute per:
– il recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del Tuir;
– l’efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del dl 34/2020;
– l’adozione di misure antisismiche;
– recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
– installazione di impianti fotovoltaici;
– installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

