Sì al bonus facciate per gli interventi sulla facciata solo parzialmente visibile dalla strada. Con le risposte nn. 294 e 296 del 1/9/2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi sull’applicabilità del bonus facciate.


L’agevolazione riguarda i lavori sull’involucro «esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)», e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la «struttura opaca verticale». Si tratta, a titolo esemplificato, della ristrutturazione degli elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi, dei lavori alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico. Sono, dunque, escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. 


Nel caso in cui si volessero effettuare lavori su una facciata del cortile interno condominiale, su cui è tra l’altro ubicato l’accesso dello stabile, in parte visibile dalla strada, l’Agenzia ha chiarito che il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell’edificio solo parzialmente visibile dalla strada.


Il singolo condomino sceglie la propria detrazione. Ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del bonus facciate o dell’ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini. È la risposta n. 294 del 1/9/2020. Il bonus facciate, a differenza dell’ecobonus non prevede limiti massimi di spesa per il calcolo della detrazione (da ripartire in dieci quote annuali di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento e in quelli successivi); infatti la detrazione del 90% può essere calcolata sull’intero ammontare dei costi sostenuti.


In caso di interventi che consentono di accedere sia all’ecobonus che al bonus facciate, i condomini, con libertà di scelta, potranno scegliere di applicare una sola agevolazione delle due differenti agevolazioni. La scelta sulla detrazione da richiedere è, infatti, individuale ed ogni condomino, per la quota di spesa da egli sostenuta, potrà decidere autonomamente se accedere al bonus facciate o all’ecobonus, indipendentemente dalla scelta degli altri condomini.


Nella comunicazione finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata l’amministratore di condominio dovrà indicare due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, dovrà indicare le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito. 


Inoltre, sia con l’ecobonus al 110% che con il bonus facciate al 90%, i condomini potranno optare, sia per lo sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, sia per la cessione del credito.