Ciascun condomino può scegliere autonomamente di quale bonus beneficiare nel caso in cui, nelle parti comuni dell’edificio, si intendono fare degli interventi che rientrano sia nel bonus facciate che nell’ecobonus. In questo senso, la scelta di un condomino non vincola gli altri a fare altrettanto. Lo prevede la risoluzione n. 49/E dell’Agenzia delle entrate, chiamata a pronunciarsi sull’intenzione, comune ai condomini di un edificio, di realizzare un cappotto termico esterno in tutte le facciate del fabbricato condominiale che si trova all’interno di una zona omogenea B, così come definita dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444. L’intervento in oggetto ha tutte le caratteristiche per accedere sia al bonus facciate che all’ecobonus, portando dunque l’amministratore a rivolgersi all’Agenzia per dei chiarimenti. A tal proposito, quest’ultima ha precisato che «ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire se fruire del bonus facciate o del c.d. ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione». Adempimenti che, nel caso oggetto dell’istanza di interpello, sono, di fatto, identifici e possono essere per questo effettuati dall’amministratore di condominio. Quest’ultimo dovrà, in particolare, suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condomini, «tenuto conto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione diverse. Nella comunicazione, pertanto, l’amministratore dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condomini a cui sono attribuite le spese per ciascun intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condomini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito».