Dal prossimo 15 ottobre via libera per l’esercizio dell’opzione necessaria per eseguire la cessione del credito a terzi o per lo sconto in fattura. L’opzione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite ma sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. Questi i contenuti del recente provvedimento dell’Agenzia delle entrate (provvedimento n. 283847/2020) di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 convertito nella legge 77/2020 per l’esercizio delle opzioni riferibili alle detrazioni spettanti per gli interventi sugli immobili (si veda, ItaliaOggi del 2/9/2020). Come già indicato, l’opzione «irrevocabile» deve essere comunicata esclusivamente in via telematica, «a decorrere» dal 15/10/2020, con il nuovo modello approvato con il provvedimento dell’8/08/2020 indicato e la stessa può essere esercitata con riferimento agli interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. 


L’Agenzia ha implementato il software che dovrà essere usato per lo scambio della cessione dei crediti presso l’indirizzo: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/detristredil-cessione-crediti-sconti-ccire. L’Agenzia ha reso inoltre disponibile un manuale utente in pdf. I dati dei crediti ceduti, contenuti nelle comunicazioni correttamente pervenute, saranno resi disponibili per l’accettazione da parte dei cessionari, da comunicare esclusivamente attraverso la «Piattaforma cessione crediti», accessibile seguendo il medesimo percorso nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dai termini previsti dalle relative disposizioni. Attraverso la «Piattaforma cessione crediti», i cessionari potranno accettare o rifiutare i crediti ricevuti; nel primo caso, i crediti accettati saranno visibili nel «Cassetto fiscale» del cessionario e potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti, tramite la medesima piattaforma, secondo le disposizioni vigenti. Il provvedimento attuativo richiamato, conferma che i beneficiari possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo o per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare a altri soggetti, in particolare fornitori e banche o istituti finanziari, dovendo far riferimento ai contenuti dell’art. 121 del dl 34/2020. Dopo l’elenco di tutti i bonus indicati che possono essere oggetto di trasferimento, il provvedimento ricorda che l’opzione può essere esercitata anche in relazione a ciascun stato di avanzamento dei lavori (non più di due per ciascun intervento per almeno il 30% dell’ammontare totale del medesimo intervento) e che la stessa può essere esercitata anche per le rate residue non fruite, sempreché si faccia riferimento alle spese sostenute nel corso degli anni 2020 e 2021. Il provvedimento, ai fini dell’opzione e dello sconto, richiede la copia dell’asseverazione trasmessa all’Enea e, per gli interventi antisismici (comma 4), una asseverazione da parte dei professionisti incaricati dalla progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, nonché il visto di conformità dei dati riferibili alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. 


Ricordando che il contributo, sotto forma di sconto e il credito d’imposta, è pari alla deduzione spettante, tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, il documento di prassi dell’Agenzia delle entrate (circ. 24/E/2020 § 7) porta un chiaro esempio evidenziando che, nel caso in cui il contribuente abbia sostenuto una spesa pari a 30 mila euro alla quale corrisponde una detrazione pari a 33 mila euro (110% di 30 mila) a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30 mila, il cessionario matura un credito d’imposta di 33 mila, con la possibilità di applicare anche uno sconto «parziale» e, in tal caso, con il necessario ricalcolo del medesimo credito d’imposta; la stessa agenzia, infatti, riprendendo l’esempio appena rappresentato, nel caso in cui il fornitore applichi uno sconto parziale pari a 10 mila euro, matura un credito d’imposta pari a 11 mila mentre il fruitore porterà in dichiarazione una detrazione pari a 22 mila euro (110% di 20 mila euro). 


La circolare ricorda, inoltre, che nel caso più beneficiari sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui risultano possessori, ognuno potrà liberamente decidere se utilizzare direttamente o esercitare le opzioni (sconto o cessione), indipendentemente dalle scelte degli altri e, per gli interventi su parti a comuni, non risulta necessario che il condominio nel suo insieme eserciti l’opzione giacché sono i condomini che possono scegliere se beneficiare direttamente della detrazione o se esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione. Peraltro, il provvedimento dispone che per gli interventi sulle parti a comune degli edifici, la comunicazione deve essere inviata dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite un intermediario ma, in presenza di condomini minimi, la detta comunicazione può essere inviata da uno dei condòmini, sempre direttamente o avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto alla detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, il provvedimento dispone che la comunicazione deve essere inviata «esclusivamente» dal professionista che rilascia il visto di conformità o dall’amministratore (o intermediario incaricato) per gli interventi sulle parti a comune.