cresce la fiducia del fisco nei confronti degli intermediari. Lo dimostra il crescente ricorso all’utilizzo del visto di conformità da parte del legislatore per liberare l’utilizzo dei crediti fiscali o la fruizioni di specifiche detrazioni. L’ultimo importante esempio in questa direzione riguarda il superbonus del 110% di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio. Soltanto dopo che un professionista abilitato abbia apposto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, il soggetto titolare dell’agevolazione fiscale potrà cedere lo stesso a terzi o richiedere lo sconto in fattura ai fornitori.


Il sigillo del professionista sul superbonus, o sui crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali, diventa così una sorta di attestato di qualità che consente ai legittimi titolari di poter esercitare il loro diritto all’utilizzo dell’agevolazione fiscale.


L’aumento dei bonus fiscali, dei finanziamenti agevolati, dei crediti utilizzabili in compensazione o rimborsabili, genera dunque la necessità per l’amministrazione finanziaria di dover delegare il lavoro di controllo documentale a terzi soggetti essendo essa stessa impossibilitata, per ragioni organizzative interne, a svolgere tali funzioni. 


Dall’altra parte per le categorie professionali coinvolte si tratta di un’importante opportunità di lavoro e non solo. I professionisti dovranno infatti dare nuovamente prova, a livello generale di categoria e non certo di singolo, di serietà e correttezza professionale dimostrando che certe deleghe di funzioni, di natura prettamente amministrativa, sono state ben riposte dal legislatore. 


Del resto l’iscrizione negli elenchi delle direzioni regionali delle Entrate fra i soggetti abilitati al rilascio dei visti di conformità, costituisce per le categorie professionali interessate una sorta di vera e propria specializzazione conseguita e mantenuta anche sul campo. L’iscrizione è infatti soggetta ad aggiornamento continuo e costante da parte dei funzionari delle direzioni regionali che richiedono, con cadenza annuale, al professionista iscritto al conferma dei requisiti e del pagamento dello specifico premio assicurativo.


I visti richiesti dal legislatore, superbonus del 110% compreso, sono visti «leggeri» attraverso i quali il professionista attesta la presenza dei documenti dai quali emerge il diritto alla specifica agevolazione fiscale (detrazione d’imposta o credito che sia). Al soggetto che rilascia tali visti di conformità non è richiesto né gli compete, un esame del e nel merito, dei documenti esaminati. Tale verifica è, e rimane, unicamente di competenza delle autorità competenti (amministrazione finanziaria in primis).


Sul punto si veda quanto specificato, proprio in questi giorni, dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro (si veda ItaliaOggi del 28 agosto scorso), che, in relazione al visto di conformità da rilasciare per il superbonus del 110% ha ribadito la natura prettamente documentale di tale certificazione dalla quale potrà solamente scaturire, salvo casi particolarmente gravi di concorso del professionista, una responsabilità di natura esclusivamente amministrativa.


Dunque se il legislatore continuerà ad avvalersi dei professionisti per la verifica documentale dei requisiti che danno l’accesso a crediti o bonus fiscali, questi ultimi dovranno essere pronti ed attrezzati per rispondere. 


E che il ricorso ai professionisti esterni sia destinato ad aumentare anche nel prossimo futuro, ce lo dice il costante calo nel numero dei controlli annuali che l’Agenzia delle entrate è in grado di eseguire.