il sismabonus è ammesso per chi vuole acquistare da un’impresa costruttrice una unità immobiliare ricavata all’esito dei lavori di «demolizione e ricostruzione con ampliamento» di un edificio esistente in zona sismica 3, anche con asseverazione tardiva. 


È quanto emerge dalle risposte ad interpello numero 298 e 300 diffuse dall’Agenzia delle entrate, secondo le quali vengono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge numero 63 del 2013 «anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio con un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente». 


Interventi che, quindi, ricadono nella fattispecie della norma considerata, la quale stabilisce che «qualora gli interventi […] siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 […] mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedono, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare». 


Infatti, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 8 del decreto legge 30 aprile 2019, numero 34 al citato articolo 16, l’agevolazione prima riferita solo agli immobili ubicati in comuni ricadenti nella zona sismica 1, è stata estesa anche agli edifici siti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. 


Si potrà dunque beneficiare del bonus anche in caso di asseverazione tardiva «a condizione che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico».