L’inserimento in un contratto di locazione di una clausola penale e di una relativa ai maggiori interessi spettanti in caso di inadempimento dell’obbligo di rilascio da parte del conduttore, non consente all’Ufficio di individuare tale pattuizione come autonomamente configurante un negozio a sé stante assoggettabile ex art. 21 comma 1 del dpr 131/86. È quanto stabilito dalla Ctp di Brescia con la sentenza n. 714/01/2019. Con l’atto oggetto di impugnazione, un avviso di liquidazione di imposta di registro, un istituto apostolico veniva assoggettato al tributo in misura fissa, oltre che a interessi e sanzioni, sulla scorta della presenza, in un contratto di locazione dallo stessa stipulato quale conduttore dell’immobile, di molteplici clausole penali. Si doleva tuttavia, con i motivi di ricorso, che al caso di specie non poteva applicarsi l’imposta come liquidata dall’ufficio, dovendosi tenere invece conto del disposto dell’art. 21 del Dpr 131/1986 secondo il quale «se un atto contiene più disposizioni che derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa». L’Agenzia, al contrario, riteneva corretto il proprio operato e giustamente motivato l’atto impugnato sulla scorta di quegli effetti giuridici che sarebbero derivati dalle varie pattuizioni in esso contenute, tutte autonomamente assoggettabili. La Ctp di Brescia, pur rappresentando il contrasto giurisprudenziale esistente in materia, ha invece accolto le ragioni del contribuente ritenendo quelle clausole come non configuranti un autonomo negozio sussistendo tra esse una stretta connessione e compenetrazione, dalle quali emergeva una indubbia unicità contrattuale, soprattutto dal punto di vista della causa. La stessa, infatti, regolamentante il caso di ritardata restituzione dell’immobile da parte del conduttore, non configura una condizione sospensiva, ma un aspetto del medesimo contratto di locazione, di cui segue ogni qualsivoglia sorte, ma senza che essa possa distinguersi come obbligazione del tutto autonoma e pertanto di conseguenza distintamente tassabile. A supporto di tale interpretazione si richiamava anche l’art. 1382 del codice civile, che rappresenta quella clausola come una fonte eventuale di risarcimento del danno contrattuale a fronte dell’inadempimento di uno dei due contraenti, ancor più qualificandosi come clausola accessoria e non come autonomo negozio. Nicola Fuoco (…) L’Ufficio giustifica l’autonoma imposizione sulla base dell’art. 21 del TU sull’imposta di registro, il quale prevede che, se con un solo atto vengono stipulati più contratti, ciascuno di essi debba essere soggetto a un’autonoma imposta di registro. La Commissione, invece, ritiene che trattasi di condizioni ove ricorre, per volontà delle parti, un vincolo di connessione, o compenetrazione, immediata e necessaria: sussiste cioè tra le convenzioni un collegamento che ha carattere di oggettività, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente, all’unicità del contratto stesso. In definitiva, trattasi di negozio complesso, contrassegnato da una causa unica, là dove, se si fosse trattato di distinti e autonomi negozi, ci si troverebbe davanti a una fattispecie pluricausale, ove ciascuno realizza una parte di interessi immediati e autonomamente identificabili. Ma l’art.21 ha anche un secondo comma, ove si stabilisce che: «Se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa». Quindi, in presenza di pattuizioni collegate tra loro, e l ‘una derivante dall’altra, dovrebbe essere tassata solo quella che comporta la tassazione maggiore. E, a tale fattispecie avrebbe dovuto riportarsi l’Ufficio, a sommesso parere del Collegio. Nel caso di pattuizione, che qui riguarda la ritardata restituzione dell’immobile da parte del conduttore, pare che non possa configurarsi come una condizione sospensiva, ma solo come un patto rientrante direttamente nel complessivo contratto di locazione: che sta o cade con lo stesso. Nel caso di cui si discute, la Commissione ritiene, confacendosi alla giurisprudenza prevalente della Suprema corte di cassazione, che la clausola di rilascio, lungi dall’avere carattere di negozio autonomo, rappresenta una parte del contratto stesso; e opera sotto forma consensuale di risarcimento danni, collegato a un ipotetico inadempimento, atto di per se incertus an. Quindi, come sopra detto, è una parte essenziale di un unico contratto di locazione, che le parti hanno voluto, sottoscritto e registrato. Rigettata pertanto ogni altra contraria istanza o eccezione e ritenuto, stante l’ormai vessata questio non ancora definita per incertezza sulla portata effettiva della norma, di dover disporre per la compensazione delle spese relative al presente giudizio, la Commissione P.Q.M. Accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.

