Superbonus, bella idea
punita dalla burocrazia
Il superbonus del 110%, colpo di genio o follia del legislatore ha, per il cittadino-proprietario, una convenienza inaudita. In pratica consente di migliorare (dal punto di vista energetico, ma non solo) la propria abitazione a costo zero. Se prorogato di due o tre anni, come già annunciato da diversi esponenti del governo, potrebbe creare una moneta fiscale e dare un forte contributo alla ripartenza del Paese dopo la sosta forzata da Covid. Ma c’è chi rema contro: la burocrazia. A parte la quantità pazzesca di documentazione richiesta, diversi provvedimenti attuativi o interpretativi sembrano finalizzati a limitare il più possibile gli effetti di quello che, evidentemente, è considerato un azzardo o una prova di irresponsabilità politica. 


Per esempio, la circolare delle Entrate n. 24 del 2020 ha escluso l’applicabilità del superbonus agli immobili non residenziali, con una interpretazione restrittiva che sembra stridere con il testo della norma. La stessa circolare ha preteso che gli interventi trainati (per esempio, il rifacimento degli infissi) devono essere eseguiti nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la fine degli interventi trainanti (per esempio, installazione di una pompa di calore), cioè devono iniziare dopo e finire prima. La norma dice solo che i lavori devono essere eseguiti «congiuntamente». 


Non si capisce la ratio di questa interpretazione, posto che per cambiare gli infissi, per esempio, occorrono più giorni di lavoro che per installare una pompa di calore. Discutibile anche la regola che esclude dal superbonus le proprietà immobiliari possedute da un unico proprietario, quando la stessa Agenzia delle entrate aveva pochi mesi fa riconosciuto ammissibile sia al sisma bonus che all’ecobonus, gli interventi effettuati su parti comuni di edifici non condominiali. 


Ancora, in caso di cessione del credito d’imposta, la compensazione potrà essere effettuata solo dal primo gennaio dell’anno successivo, una regola che allunga tutti i tempi della filiera dell’utilizzo dei crediti d’imposta. Evidentemente l’alta dirigenza pubblica, a cominciare dall’Agenzia delle entrate, teme che la generosità del legislatore finisca per creare delle voragini nelle entrate tributarie e cerca perciò di mettere i bastoni tra le ruote.
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Il superbonus del 110%, colpo di genio o follia del legislatore ha, per il cittadino-proprietario, una convenienza inaudita. In pratica consente di migliorare (dal punto di vista energetico, ma non solo) la propria abitazione a costo zero. Se prorogato di due o tre anni, come già annunciato da diversi esponenti del governo, potrebbe creare una moneta fiscale e dare un forte contributo alla ripartenza del Paese dopo la sosta forzata da Covid. Ma c’è chi rema contro: la burocrazia. A parte la quantità pazzesca di documentazione richiesta, diversi provvedimenti attuativi o interpretativi sembrano finalizzati a limitare il più possibile gli effetti di quello che, evidentemente, è considerato un azzardo o una prova di irresponsabilità politica. 


Per esempio, la circolare delle Entrate n. 24 del 2020 ha escluso l’applicabilità del superbonus agli immobili non residenziali, con una interpretazione restrittiva che sembra stridere con il testo della norma. La stessa circolare ha preteso che gli interventi trainati (per esempio, il rifacimento degli infissi) devono essere eseguiti nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la fine degli interventi trainanti (per esempio, installazione di una pompa di calore), cioè devono iniziare dopo e finire prima. La norma dice solo che i lavori devono essere eseguiti «congiuntamente». 


Non si capisce la ratio di questa interpretazione, posto che per cambiare gli infissi, per esempio, occorrono più giorni di lavoro che per installare una pompa di calore. Discutibile anche la regola che esclude dal superbonus le proprietà immobiliari possedute da un unico proprietario, quando la stessa Agenzia delle entrate aveva pochi mesi fa riconosciuto ammissibile sia al sisma bonus che all’ecobonus, gli interventi effettuati su parti comuni di edifici non condominiali. 


Ancora, in caso di cessione del credito d’imposta, la compensazione potrà essere effettuata solo dal primo gennaio dell’anno successivo, una regola che allunga tutti i tempi della filiera dell’utilizzo dei crediti d’imposta. Evidentemente l’alta dirigenza pubblica, a cominciare dall’Agenzia delle entrate, teme che la generosità del legislatore finisca per creare delle voragini nelle entrate tributarie e cerca perciò di mettere i bastoni tra le ruote.