Bonus fiscali a effetto variabile
Spesso esenti, a volte imponibili, quasi tutti da indicare nella prossima dichiarazione dei redditi. È questa la fotografia dei nuovi e molteplici bonus previsti dalla legislazione emergenziale dell’era Covid-19. Ad ogni bonus è infatti attribuito uno specifico regime fiscale oltre che contabile. Si va dalla generale non imponibilità degli stessi ai fini delle imposte dirette e dell’irap a situazioni particolari di assoggettamento a tassazione delle agevolazioni conseguite. Molte delle agevolazioni previste nei decreti emessi nel periodo emergenziale sono costituite da crediti d’imposta che come tali, dovranno essere inseriti negli appositi quadri della prossima dichiarazione dei redditi gonfiandone, a dismisura, il contenuto.
Per molti bonus il legislatore ha dunque espressamente previsto il regime di non imponibilità fiscale. Per altri, come spesso avviene, in assenza di esclusione dall’imponibilità ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore della produzione, si dovrà procedere invece alla tassazione degli importi conseguiti, oltre al consueto monitoraggio in dichiarazione. Il regime di imponibilità fiscale di un bonus farà scattare, in molte situazioni, anche l’assoggettamento dello stesso alla contribuzione previdenziale dovuta dal contribuente. Si pensi, ad esempio, agli imprenditori individuali o alle società i cui soci sono iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani o commercianti.
Spaziando fra i principali bonus previsti dalla legislazione emergenziale dell’era Covid-19, abbiamo individuato ben tre crediti d’imposta che, se conseguiti, dovranno essere assoggettati a tassazione nella prossima dichiarazione dei redditi. Nello specifico si tratta del credito d’imposta per l’adeguamento ambienti lavoro (art. 120 DL 34/2020), del credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino del settore tessile, della moda e degli accessori (art. 48-bis DL 34/2020) nonché dello speciale regime previsto per l’anno 2020 del credito d’imposta per investimenti pubblicitari (art. 96 DL 104/2020).
Ovviamente un esame dell’intera platea dei bonus fiscali, presenti nei quattro decreti legge varati durante l’emergenza da Coronavirus, potrebbe far emergere anche altre tipologie di agevolazioni tassabili.
Passando invece all’esame delle agevolazioni non imponibili è bene precisare che trattasi, nella quasi totalità dei casi esaminati, di aiuti concessi nella forma giuridica del credito d’imposta utilizzabile unicamente in compensazione. Come tali detti crediti d’imposta saranno oggetto di successivo monitoraggio attraverso il quadro RU della dichiarazione dei redditi 2021. Quadro che per effetto della molteplicità dei crediti d’imposta varati durante l’emergenza finirà, inevitabilmente, per dilatarsi a dismisura. Quando i crediti d’imposta in oggetto sono stati considerati espressamente come non imponibili, il legislatore ha previsto anche la loro non concorrenza alla formazione del calcolo del reddito operativo lordo ai fini della verifica della deducibilità degli interessi passivi ex articoli 61 e 109 del Tuir.

