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su immobili contigui

La titolarità del diritto di proprietà su immobili contigui di cui solo uno attualmente utilizzato dall’ex coniuge come abitazione non esclude l’esenzione dalle imposte comunali per il coniuge proprietario che dimori abitualmente anche in uno solo dei due, del tutto limitrofi, nei quali si svolgeva la vita familiare ante separazione.
È quanto emerge dal decisum della sentenza n. 565/01/2019 emessa dalla Ctp di Bergamo. 
Nel caso trattato, un contribuente impugnava con ricorsi ben sei distinti avvisi di accertamento portanti pretese Imu e Tasi di cui era titolare il comune di Dossena per corrispondenti diverse annualità. In particolare, nella vertenza, il ricorrente rappresentava di essere proprietario di due immobili contigui, di cui uno utilizzato dalla sua ex moglie a seguito della separazione coniugale avvenuta tra i due e omologata sin dal 2009 e l’altro quale sua dimora abituale. 
Per entrambi, quindi, invocava l’esenzione d’imposta sostenendo che entrambi andassero considerati come unica abitazione principale. Il comune costituitosi, invece, insisteva per la correttezza del proprio operato, non solo perché sussisteva, per una annualità pregressa e analoga, una definizione del tributo e delle sanzioni con il contribuente, ma soprattutto perché quest’ultimo non aveva comunicato alcun cambio di residenza da un immobile all’altro, e per lo stesso erano rilevabili utilizzi di utenze molto irrisori, indici di mancato utilizzo come dimora abituale.
Le argomentazioni dell’ente comunale, tuttavia, non hanno convinto la Ctp bergamasca, la quale ha in primis rilevato che il contribuente aveva da sempre risieduto nel comune in questione e dimorato nella propria abitazione limitrofa a quella abitata dalla ex moglie, e ha poi riconosciuto la spettanza dell’esenzione dalle imposte prevista dall’art. 13, comma 2 del dl n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, per tutte le annualità contestate. 
Le fatture delle utenze domestiche prodotte dall’ufficio comunale non potevano essere documenti idonei a escludere l’agevolazione, posto che entrambi gli immobili, contigui tra loro, andavano considerati come abitazione principale, di proprietà del coniuge ricorrente, pur a fronte dell’esercizio del diritto di abitazione vantato dall’ex moglie su uno di essi. 
Benito Fuoco
Il sig. G. C. impugna n. 6 avvisi, con cui il comune di Dossena ha accertato l’omesso pagamento di Imu per gli anni 2013-2014-2015-2016-2017 e un altro, sempre emesso dallo stesso comune, in tema di Tasi.
Illustra di essere stato residente sempre in Dossena sino al 14/8/2018, per poi trasferirsi in Salò e di essere proprietario di due immobili contigui, nella Frazione M. n. 14 e n. 14/a, di cui uno utilizzato dalla ex moglie, conseguenza di una pregressa separazione omologata nel 2009, l’altro da considerarsi propria dimora abituale.(…)
Nel merito, lamenta la violazione dell’art. 13, comma 2, del dl 201/2011, convertito nella legge 214/2011, sostenendo che entrambi gli immobili vadano considerati come abitazione principale; quello dell’ex moglie consente il diritto di abitazione, non la proprietà. (…)
Il comune di Dossena si costituisce per il rigetto dei ricorsi. L’eccezione sul vizio di motivazione è infondata; tra le parti ci sono stati diversi incontri sull’argomento, con un precedente pagamento delle imposte e sanzioni per l’anno 2012.
Nel merito, esclude l’esenzione, perché il ricorrente non ha comunicato al comune il trasferimento della residenza da un immobile all’altro, dopo la separazione legale con l’ex moglie.
Rileva che le utenze domestiche di acqua e luce dell’immobile occupato dal ricorrente e prodotte in giudizio, sono oltremodo basse, sintomo di mancato utilizzo.(…)
Nel merito i ricorsi sono fondati.
Rilevato che il ricorrente dall’1/1/2013 al 13/8/2018 è sempre stato residente nel comune di Dossena, come documentato dalla prodotta certificazione, nonché stabilmente dimorato nella propria abitazione di Frazione M. 14/a, limitrofa a quella del civico 14 sempre di sua proprietà, ma utilizzata dall’ex moglie dopo la separazione legale, questa Commissione ritiene che gli spetti l’esenzione delle imposte ex art. 13, comma 2 – dl n. 201/2011, come convertiti in legge n. 21412011, per gli anni dal 2013 al 2017. 
Le parziali fatture delle utenze domestiche prodotte dal resistente, ma fomite dal contribuente, sono insufficienti per escludere la dimora abituale.
Non sussiste il vizio di motivazione degli avvisi emessi dopo un frequente contraddittorio tra le parti.
In definitiva, i ricorsi vengono accolti; segue la condanna del Comune al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 1.600,00.
P.Q.M. La Commissione provinciale tributaria di Bergamo accoglie i riuniti ricorsi; condanna il Comune di Dossena al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 1.600,00.