L’equità giustifica
la prescrizione breve
La prescrizione quinquennale, anche dei crediti erariali, si giustifica come generale principio di equità volto a non lasciare indeterminatamente il contribuente esposto all’obbligo di assolvere tributi che l’ente creditore non abbia tempestivamente proceduto a riscuotere. Sono le osservazioni contenute nella sentenza n. 286/01/2020 emessa dalla Ctr del Lazio. La commissione regionale laziale, successivamente al parziale accoglimento del ricorso di una società avverso diverse cartelle di pagamento e successiva intimazione portanti per lo più crediti per imposte dirette e Iva, si soffermava sul gravame proposto dall’Ufficio della Riscossione che, ridepositando tutta la documentazione attestante la regolarità delle notifiche di quegli atti, insisteva altresì sulla non verificatasi prescrizione di quei crediti. Deduceva, infatti, a tal riguardo, l’effetto novativo che si determinerebbe dalla trasfusione del ruolo nella cartella di pagamento, così da comportare l’applicazione del termine prescrizionale decennale ex art. 2953 c.c. Invocava, altresì, l’esistenza di atti interruttivi della stessa e quindi la legittimità di ognuno di quei titoli. La società appellata, invece, con la propria costituzione e successiva memoria, insisteva, nel merito, per la prescrizione ormai maturata dei crediti erariali, da individuarsi in quella più breve quinquennale alla luce dei principi resi dalle Sezioni Unite n. 23397/2016. La Ctr ha così parzialmente accolto il gravame dell’agente della riscossione, ma soltanto per quelle cartelle per le quali il termine di prescrizione, riconosciuto in quello quinquennale e nemmeno interrotto da alcun ulteriore atto interruttivo, non era ancora decorso. È stata sul punto richiamata la sentenza n. 30362/2018 che ha stabilito, in continuità con la precedente a Ss.uu., che «la prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all’obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste del creditore. Nel solco delle considerazioni che precedono si è inserita Cass. civ. ss.uu. n. 23397/2016, la quale ha ampliato l’ambito d’applicazione della prescrizione breve». Tale principio è pacificamente applicabile anche a tributi erariali in cui l’appello dell’ufficio è stato accolto limitatamente ai titoli per i quali nemmeno il termine più breve era decorso.
Benito Fuoco
(…) Con il proposto appello, l’Agente della Riscossione, eccepisce l’ infondatezza della decisione (…); in merito poi alla dichiarata prescrizione dei relativi crediti, osserva che il titolo esecutivo costituito dal ruolo trasfuso nella cartella di pagamento, determina un effetto novativo delle singole obbligazioni le quali, pertanto, devono ritenersi soggette alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2953 cc. Precisa inoltre che, dopo la notifica delle cartelle di pagamento in questione, sono seguiti altri atti di intimazione di pagamento e di fermo amministrativo (dettagliatamente indicati), tutti interruttivi di ogni lamentata prescrizione.(…)
La parte contribuente insiste sulla fondatezza di tutte le eccezioni pregiudiziali e di merito, proposte, ribadendo che la prescrizione dei crediti portati da cartella di pagamento, è quinquennale, giusta sentenza della S.C. a Ss.uu. n. 23397/16. Conclude per la riforma della sentenza in parte qua.
Con proprie controdeduzioni, la parte contribuente contesta le avverse doglianze e insiste che le cartelle presupposte all’atto impugnato, per la parte per cui è stato accolto il ricorso, non sono state mai notificate e, conseguentemente, insiste sull’intervenuta prescrizione dei relativi crediti.
Con proprie controdeduzioni, l’Ama spa chiede il rigetto del proposto appello.
Con ulteriore memoria, la parte contribuente (…) Ribadisce altresì l’estinzione, per prescrizione quinquennale, della pretesa impositiva e conclude per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Ciò posto, nel merito osserva, con riguardo alla prescrizione dei crediti portati dalle cartelle in oggetto, quand’anche correttamente notificate, che le cartelle notificate fino al 17/2/12 devono ritenersi prescritte, poiché per le stesse si ritiene valevole la prescrizione quinquennale del credito, in mancanza di atti interruttivi, in conformità alla giurisprudenza della S.C. da ultimo ancora confermata dalla sentenza n. 30362 del 23/11/18, pronunciata dalla V Sezione.
Per le cartelle notificate dal 29/11/12 e, quindi, in particolare quelle notificate il 29/11/12 e il 20/7/15, deve ritenersi dovuto quanto dalle stesse portato, con conseguente accoglimento, in parte qua, del proposto appello, posto che in relazione alle stesse non è intervenuta prescrizione quinquennale, rispetto alla notifica dell’Intimazione di pagamento in epigrafe, effettuata in data 15/2/17 . L’appello deve essere accolto nei limiti avanti precisati e, per l’effetto, le spese di giudizio si compensano tra le parti.(…)

