Dichiarazioni, banco di prova

Con le prossime scadenze tributarie previste per il 30 novembre 2020, chi froda il fisco sarà destinatario di doppia confisca: è quanto consegue dal dettato normativo che ha esteso la confisca per sproporzione anche ai reati tributari e che, pur entrato in vigore lo scorso dicembre, troverà applicazione di fatto per la prima volta tra poco, con la presentazione del modello redditi 2020.


Differenza con la confisca tradizionale. La confisca per sproporzione si differenzia dalla confisca «tradizionale», ovvero da quell’istituto che nasce, nelle forme previste dall’art. 240 c.p., come una misura di sicurezza con le peculiari caratteristiche di sottrarre al reo tutto ciò che è intrinsecamente pericoloso in quanto legato al reato da un vincolo di pertinenzialità: in altre parole, le cose strumentali alla consumazione del reato, nonché prodotto, profitto o prezzo dello stesso, oltre alle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato.


Tale misura «tradizionale» si è però rivelata presto inadeguata a fronteggiare nuove forme di criminalità, soprattutto economica; ed è per questo che negli anni si è assistito a una evoluzione dell’istituto, con l’introduzione della c.d. confisca per equivalente ad opera della legge 29 settembre 2000, n. 300 per alcuni reati previsti dal codice penale (ad esempio per i reati contro la pubblica amministrazione ex art. 322-ter c.p.), e rivelatasi misura di particolare efficacia nel contrasto della c.d. criminalità del profitto.


Infatti, pur fatta salva la sua natura sussidiaria (giacché a essa si ricorre quando non è possibile applicare la confisca reale), anziché avere a oggetto il profitto, il prezzo o il prodotto del reato, consente di confiscare le cose che abbiano un valore equivalente al profitto o al prezzo pur essendo di per sé di lecita provenienza; e per questa ragione è anche detta «confisca di valore».


La confisca del profitto dell’evasione. Sullo specifico piano penal-tributario, il legislatore, con un norma ad hoc, l’art. 12-bis dlgs 74/2000, ha disciplinato sia la confisca diretta, prevedendo che «per il caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. per un qualsiasi delitto tributario, la confisca obbligatoria dei beni che ne costituirono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato», sia quella per equivalente, statuendo che, «qualora la confisca diretta del prezzo o profitto del reato non risulti possibile, venga ordinata la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».


Inoltre, si noti come nel secondo comma del predetto articolo emerge un tratto caratteristico della disciplina, poiché si stabilisce la «non operatività» della confisca a carico del contribuente qualora egli si «impegni» a versare all’erario quanto dovuto, precisando, altresì, che, in caso di mancato versamento, la confisca è sempre disposta.


Il nesso di pertinenzialità. Ciò detto, le differenze tra le due confische, la suddetta tradizionale e quella c.d. per sproporzione (appena estesa ai reati tributari), sono evidenti: infatti, se è pur vero che la giurisprudenza è concorde che il profitto confiscabile possa essere costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito dalla consumazione del reato e possa dunque consistere anche in un risparmio di spesa (come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario), è altrettanto indiscusso che la confisca tradizionale impone sempre di dimostrare l’esistenza di un vincolo di pertinenzialità, in termini di strumentalità o di derivazione, tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna.


Al contrario, la confisca allargata dà rilevanza esclusivamente alla relazione tra la cosa e il condannato, così che, in ipotesi, potrebbe anche operare su beni che siano entrati nella proprietà del reo in modo legittimo e anche prima della commissione del reato, qualora, al momento della pronuncia della sentenza, la provenienza risulti tuttavia ingiustificata e il valore sproporzionato per eccesso rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte o all’attività economica esercitata.


Cumulabilità delle confische. Pacifico che non si tratta di misure assimilabili, esse saranno cumulabili.


Precisamente, come ribadito proprio dalla Guardia di Finanza nella circolare pubblicata il 1° settembre scorso, la confisca «tipica» diretta o per equivalente non si pone in rapporto di alternatività con la confisca penale «allargata»: la prima riguarda un bene che ha un rapporto pertinenziale con il reato, e, ove adottata per equivalente, ha natura tipicamente sanzionatoria; la seconda è una misura di sicurezza patrimoniale, sia pure atipica, finalizzata a impedire la commissione di nuovi reati, che vede quale condizione per la sua applicabilità l’ingiustificata sproporzione dei beni rispetto ai redditi del condannato e che risulta applicabile a prescindere da qualsiasi collegamento pertinenziale con il reato che funge da presupposto.


E’ assolutamente possibile quindi (la Gdf sul punto non lascia residuare dubbi) che al ricorrere delle condizioni di legge entrambi gli istituti trovino applicazione, avendo ambedue peraltro natura obbligatoria.


Profili temporali. Per espressa previsione del legislatore, la confisca per sproporzione si applica esclusivamente alle violazioni tributarie poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge 157/2019 che l’ha introdotta, e quindi al 25 dicembre scorso.


Tuttavia ciò non toglie, come sottolineato nella circolare sopracitata, che potrà essere disposta anche in relazione a beni acquisiti in epoca anteriore alla data di commissione del reato. Unico limite, la c.d. ragionevolezza temporale; ovvero il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare talmente lontano dall’epoca di realizzazione del ‘reato spia’ da rendere irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna.


Cosa succederà dal 30 novembre 2020. Nella pratica, l’applicabilità della confisca allargata all’evasione fiscale comporterà, in un primo momento, l’accertamento nell’ambito del processo penale di una evasione fiscale. 


Intervenuta condanna per un tale delitto e confiscato, anche per equivalente, il profitto di siffatta evasione, prenderà l’avvio un ulteriore e decisamente più sommario processo di verifica, avente a oggetto l’intero patrimonio del condannato. 


E laddove tale patrimonio risultasse non congruo ai redditi dichiarati o ai consumi accertati (o a volte anche solo presunti), la confisca opererà anche sulla quota di tale patrimonio rimasta priva di giustificazione.