Mappali serventi 
non soggetti all’Imu

Èillegittimo l’assoggettamento a Imu di mappali che, oltre a non costituire area edificabile né autonomamente utilizzabile, fungendo solo da area di accesso ad altri edifici, siano meramente serventi rispetto a questi ultimi, già di per sé assoggettati al tributo.
È quanto espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Como nella sentenza n. 267/2019.
Oggetto del contenzioso, su ricorso di una contribuente, era stato un avviso di accertamento Imu emesso dal comune di Arosio il quale aveva notificato l’atto successivamente a un precedente rispetto al quale la ricorrente aveva presentato, rispetto alle contestate omissioni Imu per l’anno 2013, una serie di osservazioni parzialmente accolte dall’ente locale. Quest’ultimo, infatti, con l’atto impugnato, escludeva parte degli immobili appartenenti alla contribuente, insistendo, invece, per la ripresa dell’imposta su altri di proprietà della stessa. Si trattava, nello specifico, di numerosi box sottostanti a edifici, per molti dei quali la ricorrente rappresentava di averli concessi a utilizzo di condomini e a parcheggio disabili, come da atto unilaterale di impegno alla loro alienazione, che però il comune contestava come in concreto mai avvenuta, pur avendo comportato una temporanea riduzione del pagamento della quota degli oneri di urbanizzazione.
Tra tutti gli immobili posseduti, tuttavia, ve ne erano alcuni per i quali la Ctp di Como ha ritenuto illegittimamente applicata l’Imu da parte del comune, configurandosi una indebita doppia imposizione dei box. Con riguardo ad alcuni mappali infatti, il collegio ha evidenziato che gli stessi avessero una funzione meramente servente, in particolare di accesso carraio, agli edifici di riferimento, già di per sé sottoposti a Imu. Oltretutto quelle aree non erano nemmeno suscettibili di ulteriore edificazione né potevano essere autonomamente in altro modo utilizzate.
Limitatamente a tali aree, perciò, la commissione ha accolto il ricorso della contribuente dichiarando sulle stesse non dovuta l’imposta comunale in parola, la quale doveva confermarsi, invece, per tutti quei mappali non utilizzati per fini pubblici come originariamente era intento della contribuente, quali parcheggio disabili, e quindi non esonerabili.
Nicola Fuoco
(…) La ricorrente sosteneva che il mappale n. (…), ricostituito dopo la sottostante edificazione dei box, e il mappale n. (…), relativo all’area stralciata dal lotto originario e destinata nel contesto dell’intervento a parcheggio pubblico, «compromessa dalla proprietà del comune di Arosio», erano stati illegittimamente assoggettati all’Imu, in quanto funzionali e propedeutici all’attività di parcheggio per i disabili e per gli insediamenti residenziali contigui, prevista dal vigente piano urbanistico comunale.
All’uopo richiamava il contenuto dell’atto unilaterale di impegno, sottoscritto il 9/3/1994, con il quale aveva manifestato la volontà di alienare i beni a favore dei residenti nei condomini limitrofi, nella prospettiva di beneficiare di una esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione. Tale circostanza veniva contestata dal comune, che nell’atto di costituzione in giudizio faceva, però, rilevare che la cessione della proprietà dei box non era mai avvenuta e che essi risultavano ancora nella piena disponibilità della ricorrente, tanto che essa, già il 28 aprile 1995, aveva provveduto a pagare i citati oneri. Analogamente, rilevava il comune resistente che il parcheggio destinato ai disabili non era mai stato realizzato, nonostante i suoi ripetuti solleciti. (…)
In merito alla lamentata doppia imposizione relativa al piano compagna soprastante l’edificio interrato, riportata al mappale n. (…), per l’estensione di circa i 2/3 e la restante area libera, interessata all’accesso carraio e pedonale, si rileva che effettivamente essa aveva una funzione servente rispetto all’edificio sottostante e, in ogni caso, non suscettibile di ulteriore edificazione. Sicché deve ritenersi illegittima l’applicazione dell’imposta in tale situazione in quanto il mappale in questione non è suscettibile di autonoma utilizzazione, essendo parte integrante dell’edifico sottostante, già sottoposto all’applicazione dell’imposta de qua.(…)
Quanto al mappale (…) destinato a parcheggio per disabili, osserva la Commissione che la mancata realizzazione del medesimo e il suo attuale stato di abbandono non giustificano la richiesta di esonero dal pagamento del tributo, in quanto trattasi di bene immobile di proprietà della ricorrente, non utilizzato per fini pubblici che ne potrebbero, in linea astratta, comportare l’applicazione dell’esonero medesimo. (…) 
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto limitatamente al mappale relativo al piano campagna e alle rampe di accesso ai boxes, mentre deve essere rigettato per la restante parte.(…)