Si può avere dall’amministratore l’elenco di chi non paga le quote condominiali? Che fare se il capo condomino non ottempera all’obbligo?
Esiste un elenco morosi in condominio e, se sì, chi vi ha accesso? I dati sulla privacy non consentono di comunicare a terzi le condizioni economiche di altre persone (ivi compresi i debiti); ma, nei condomini, la gestione delle finanze comuni costituisce un interesse collettivo. Del resto, il condominio non è un ente a sé stante, distinto dai condomini (come invece succede con le società), ma solo la sommatoria delle teste dei proprietari degli appartamenti. Sicché, ciascuno di questi ha diritto a sapere come viene amministrata la cassa e chi non ha pagato i propri debiti.
Molte sentenze hanno affrontato, sino ad oggi, il problema della comunicazione a terzi dell’elenco morosi in condominio stabilendo una serie di vincoli e di libertà in capo all’amministratore. Qui di seguito ne forniremo una rapida sintesi.
Esiste un elenco morosi in condominio?
Anche se non esiste un vero e proprio registro che contenga l’elenco dei morosi in condominio, tale informazione è facilmente desumibile dal bilancio che l’amministratore è tenuto a redigere una volta all’anno. Da esso, infatti, si possono ricavare i crediti verso terzi, tra cui, appunto, quelli nei confronti dei proprietari che non hanno versato le quote mensili ordinarie e quelle straordinarie.
Oltre a ciò, ciascun condomino ha comunque il diritto di chiedere all’amministratore e conoscere i nomi e cognomi dei condomini morosi. È difatti potere di ogni condomino agire personalmente, in alternativa al condominio stesso, per il recupero di tali somme.
Come detto, poiché il condominio non è una persona giuridica, il credito verso i morosi è in capo a ciascun condomino che quindi ha “diritto di sapere”.
Si può comunicare a terzi l’elenco morosi?
L’elenco morosi non può essere affisso in una bacheca o in altro spazio visibile a tutti, anche agli estranei che entrano nell’edificio. Allo stesso modo, l’amministratore non può pubblicare su internet i nomi dei soggetti che non pagano. Tale informazione resta riservata al condominio, per cui va fornita individualmente a chi ne fa richiesta o nell’ambito dell’assemblea di condominio (sempre che non vi partecipino soggetti terzi).
Elenco morosi comunicato ai creditori del condominio
Eccezionalmente, la legge consente all’amministratore di comunicare il nome dei morosi ai creditori del condominio. Questo perché la legge stabilisce che, in caso di mancato pagamento di una fattura da parte del condominio, il creditore che voglia procedere con un pignoramento – previa condanna giudiziale nei confronti del condominio medesimo – deve prima agire contro i morosi e poi contro gli altri condomini in regola coi pagamenti.
Pertanto, il creditore deve richiedere all’amministratore l’elenco dei morosi. Tale elenco, però, deve riferirsi solo a coloro che non hanno pagato le quote relative al credito vantato. Facciamo un paio di esempi pratici che serviranno a comprendere meglio come stanno le cose.
Un condominio delibera l’esecuzione di interventi straordinari sul tetto e, perciò, riscuote le quote straordinarie per pagare la ditta dei lavori. Non tutti pagano. Sicché la ditta, che resta insoddisfatta, dovrà prima agire nei confronti dei morosi.
Un condominio è indietro con i pagamenti della ditta delle pulizie, i cui onorari vengono recuperati tramite le quote ordinarie. Uno dei condomini non paga le quote straordinarie per i lavori di ristrutturazione, mentre paga le quote ordinarie. In questo caso, se la ditta di pulizie dovesse agire con un pignoramento non potrebbe farlo contro il condomino in questione.
Secondo quanto disposto dall’articolo 63, delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, l’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori del condominio non ancora soddisfatti, che lo interpellino, i dati dei condomini morosi.
Che fare se l’amministratore non vuol fornire i nominativi dei morosi?
Se l’amministratore si rifiuta di comunicare – ai creditori o ai singoli condomini – il nome dei morosi può essere citato in tribunale affinché il giudice, con un provvedimento urgente, lo condanni a fornire le indicazioni richieste.
Secondo alcuni giudici, bisogna chiamare in causa il condominio [1]. Secondo altri, solo l’amministratore [2].

