Antifurto, per detrarre basta la causale
Le spese sostenute per l’installazione dell’antifurto possono essere detratte dal contribuente anche quando il bonifico contiene solo la causale e non anche la descrizione degli interventi. La Cassazione, con ordinanza 20786 del 30/9/2020, ha accolto il ricorso di un cittadino. L’Agenzia aveva disconosciuto il beneficio fiscale in quanto nella causale non vi era una descrizione dettagliata delle opere fatte. Tutto regolare per Ctp e Ctr. Ora i supremi giudici hanno ribaltato il verdetto spiegando che dal bonifico devono risultare: causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga, codice fiscale (o numero di partita Iva) del beneficiario del pagamento. La norma, infatti, non impone che il bonifico contenga una descrizione degli interventi e delle opere che il richiedente il beneficio ha commissionato ma esige che venga indicata la causale. E, nel caso in esame la lettura delle contabili riprodotte nel ricorso ha consentito alla Corte di ritenere soddisfatti gli adempimenti richiesti dalla normativa ministeriale dal momento che i bonifici recano le causali che fanno espresso riferimento ai lavori di installazione dell’antifurto e alle fatture emesse prestatori d’opera. La Ctr, quindi, nel recepire le argomentazioni della Ctp, che hanno ritenuto generiche le motivazioni poste a base dei passaggio di denaro, non ha fatto buon governo della norme vigenti. Sul punto la circolare 43 delle Entrate chiarisce che «la detrazione spetta anche nella Ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta. In tal caso è necessario che il beneficiario dell’accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito». Ora gli Ermellini hanno chiuso il sipario accogliendo nel merito il ricorso del contribuente e annullando definitivamente l’atto impositivo.

