SALTO CLASSI IN LOMBARDIA
In Regione Lombardia il Cened ha pubblicato faq in cui precisa che la verifica del salto di due classi energetiche deve essere dimostrata mediante l’utilizzo della procedura di calcolo vigente in regione Lombardia. Al contrario il decreto requisiti stabilisce che la verifica del salto di due classi deve essere dimostrata mediante l’utilizzo della procedura di calcolo vigente a livello nazionale. Quale è la procedura di calcolo da adottare?
Riguardo la tematica esposta, sono in essere una serie di confronti tra la Regione e i Collegi e Ordini professionali. In linea generale, si ritiene che la procedura da adottare, in termini tecnici, sia quella delineata dal decreto «Requisiti» (pubblicato sul sito del Mise, ma non ancora in Gazzetta Ufficiale), ossia la metodologia di certificazione di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015. Si ritiene infatti che l’Ape convenzionale, non valido per l’utilizzo in atti di compravendita o contratti di locazione, sia richiesto per l’erogazione di contributo economico sotto forma di sconto fiscale erogato dallo Stato. Pertanto la Regione Lombardia non dovrebbe avere competenza in materia.
CALCOLO DEL TETTO
Non ho capito se il valore massimo che si può affrontare è valutato separatamente e poi sommato rispetto a ecobonus e sismabonus. Nel senso che si fa la valutazione per rientrare nei requisiti, se per entrarci devo usufruire di entrambi, posso ad esempio usare l’ecobonus di 30 mila+sismabonus di 30 mila uscendo dal limite di 50 mila? O no?
L’ecobonus al 110% e il sismabonus al 110% sono tra loro indipendenti, nel senso che devono essere rispettati i requisiti soggettivi, oggettivi, temporali e gli adempimenti richiesti da ciascuna normativa. Nel caso di edificio unifamiliare posseduto da persona fisica, il limite di spesa è di 50 mila euro per un intervento di isolamento termico e di 30 nila euro per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione, naturalmente nel rispetto di tutti i requisiti, incluso il miglioramento di due classi energetiche. Lo stesso edificio dispone di un limite di spesa di 96 mila euro per interventi antisismici, a condizione tra l’altro che l’edificio sia ubicato in un comune classificato in zona a rischio sismico 1, 2 o 3. Si rammenta infine che, fermo restando il limite di spesa, i professionisti (progettisti, direttore dei lavori) devono asseverare, oltre all’esecuzione dei lavori e alla loro conformità, anche la congruità del costo specifico d’ogni intervento rispetto ai prezzari in uso in edilizia.

