Interessi passivi su mutuo cointestato
In merito alla deducibilità degli interessi passivi su un mutuo per acquisto di prima abitazione, nel caso di cointestazione dello stesso e nel caso uno dei comproprietari sia in regime fiscale forfettario, la quota del 50% di quest’ultimo incapiente può essere indicato nei redditi del coniuge capiente?
Giuseppe D.
risponde Paolo Calderone
In linea generale, per il mutuo intestato a più soggetti ogni cointestatario può usufruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. La legge prevede, come unica eccezione al criterio di ripartizione tra i cointestatari del mutuo, l’ipotesi in cui lo stesso sia cointestato con il coniuge fiscalmente a carico. In tale situazione, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote (art. 15, comma 1 lett. b del Tuir).
Il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, può essere considerato fiscalmente a carico solo quando il suo reddito complessivo non supera il limite dei 2.840,51 euro (articolo 12, comma 2, del Tuir). In tale limite va tuttavia considerato anche il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario.

