Mano pesante sulle locazioni brevi
Pugno duro del legislatore nei confronti delle locazioni brevi che saranno considerate «attività non imprenditoriali» fino ad un massimo di quattro appartamenti locati per contribuente. Superato tale limite non si potrà più utilizzare il regime fiscale delle locazioni brevi con l’applicazione della cedolare secca e scatteranno tutti gli obblighi, sia fiscali che previdenziali, propri delle attività imprenditoriali. Manica larga invece verso le imprese turistico ricettive che potranno usufruire del credito d’imposta per le locazioni per i canoni fino a dicembre 2020. A tali imprese inoltre è riservata anche una maxi detrazione retroattiva in caso di esercizio dell’attività tramite affitto d’azienda. Queste sono le principali modifiche apportate in senato al decreto Agosto (104/2020) relative settore turistico alberghiero.
La stretta per gli affitti brevi. Introdotto il comma 3-bis all’articolo 77 del dl che di fatto è una vera e propria mannaia per il regime fiscali delle locazioni brevi. Tale regime, introdotto con l’articolo 4 del dl 24 aprile 2017, n. 50 consente l’utilizzo della cedolare secca, la tassa piatta al 21% per i redditi derivanti da locazioni, in caso di contratti d’affitto (o sublocazione) di immobili ad uso abitativo stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa. Proprio per inquadrare il concetto di «attività d’impresa», attualmente lasciato al caos delle singole disposizioni regionali, il legislatore interviene fissando però uno stringente paletto per «tutelare consumatore e concorrenza». Dal 1° gennaio 2021 infatti il regime degli affitti brevi sarà riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta per contribuente. Il che significa che superato tale limite l’attività esercitata si considererà imprenditoriale, il relativo reddito prodotto non più assoggettabile cedolare secca e scatteranno tutti gli obblighi fiscali e previdenziali come l’apertura della partita iva e l’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti Inps. Per Giorgio Spaziani testa, presidente di Confedilizia, «non vi è bisogno di una norma. Sono le regole generali del codice civile e del diritto tributario a indicare quando un’attività debba considerarsi imprenditoriale, e l’amministrazione finanziaria le applica da decenni, con tutti gli strumenti per sanzionare chi sgarra».
Credito locazioni a lunga gittata. Post modifiche il neo articolo 77 del decreto di fatto prolunga l’arco temporale di fruizione del credito d’imposta sulle locazioni, disciplinato dall’articolo 28 del decreto Rilancio (34/2020). La nuova versione prevede unicamente per le imprese turistico ricettive, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta in commento per i canoni corrisposti relativi fino alla mensilità di dicembre 2020. Ante modifiche il bonus era invece fruibile per i canoni di locazione corrisposti relativi alle mensilità da marzo a giugno per tutte le imprese e da aprile a luglio per quelle invece con attività stagionale.
La maggiorazione in caso di affitto d’azienda. L’art. 28, comma 2 del decreto Rilancio prevede anche un credito d’imposta in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Grazie alle modifiche apportate al dl agosto al senato tale credito, attualmente stabilito nella misura del 30% dei canoni corrisposti, viene incrementato e portato al 50% unicamente per le strutture turistico ricettive. Dalla formulazione normativa post emendamento, non essendo stabilito alcun vincolo temporale di sorta, tale maggiorazione risulta essere ad effetto retroattivo e spettante dunque a partite dalla mensilità di marzo 2020 (aprile per le attività stagionali). Inoltre, nell’emendamento che introduce la maggiorazione della detrazione per gli affitti d’azienda viene specificato anche che, qualora per la medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto dell’azienda, la detrazione raddoppia ed il credito d’imposta spetterà per entrambi i contratti.

