Bonus affitti a maglie larghe

Il titolare di attività a carattere stagionale che ha pagato tutto il canone di locazione in anticipo può fruire del «bonus affitti» calcolando l’importo di ciascuna delle rate relative ai mesi di possibile fruizione dell’agevolazione. E, quando l’affitto d’azienda non consente il calcolo della riduzione di fatturato perché iniziato dopo i mesi di riferimento del 2019, tale calcolo va effettuato in capo al soggetto avente causa del contratto. È quanto emerge dalle risposte ad interpello n. 440 e 442 dell’Agenzia delle entrate. 


Il credito di imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio) è stabilito in misura percentuale, rispettivamente 60% e 30%, in relazione ai canoni: di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle stesse attività. 


Nella risposta ad interpello n. 440, l’istante ha pagato integralmente il canone pattuito in maniera anticipata all’atto della sottoscrizione del contratto di affitto d’azienda (a dicembre 2019) e chiede se il bonus locazioni di cui all’art. 28 del decreto Rilancio si riferisca esclusivamente agli importi versati nell’anno 2020 o se valga anche per coloro che hanno anticipatamente pagato l’affitto nell’anno precedente, anche se effettivamente di competenza dell’anno 2020. Accogliendo quest’ultima possibilità, l’Agenzia ha richiamato la circolare n. 14/E del 2020, che ha precisato come «nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti qui in esame sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto». 


Nella seconda istanza di interpello, invece, la società istante chiede di conoscere se debba ritenersi esclusa dal beneficio fiscale, non potendo operare il confronto richiesto dalla disposizione in argomento, tra il fatturato relativo a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e quello dei corrispondenti periodi dell’anno precedente, in quanto ha iniziato a svolgere la propria attività in forza del contratto di affitto d’azienda solo nel mese di settembre 2019. Il calcolo della riduzione di fatturato è, in virtù del comma 5 del citato art. 28, prerequisito essenziale per la fruizione del credito d’imposta, che spetta «a condizione che [le attività] abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente». Secondo l’Agenzia, dunque, «nel caso di specie, il calcolo della riduzione del fatturato di cui al comma 5 dell’art. 28 del decreto Rilancio deve essere effettuato in capo al soggetto avente causa del contratto d’affitto d’azienda, confrontando l’ammontare del fatturato di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del beneficio rispetto al fatturato dell’azienda affittata riferibile ai medesimi periodi dell’anno precedente, ancorché nei predetti periodi la stessa azienda fosse in possesso del soggetto dante causa (concedente)».