Interventi antisismici in libertà
Per gli interventi antisismici nessuna verifica di congruità della spesa, anche se fruiscono della detrazione maggiorata del 110%. Modificata la detrazione massima ammissibile per i collettori solari che passa dai 30 mila euro indicata in precedenza agli attuali 60 mila euro.
Queste le indicazioni rilevabili dal decreto interministeriale «Requisiti» del 6/8/2020, emanato dal ministero dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze e di quello dell’ambiente e delle infrastrutture e trasporti che stabilisce, in attuazione al comma 3-ter, dell’art. 14 del dl 63/2013, i requisiti tecnici necessari per gli interventi che possono fruire delle detrazioni, finalizzati all’efficienza energetica, nonché di quelli finalizzati al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici (comma 220, art. 1 legge 160/2019) e che danno diritto a quella maggiorata del 110% (commi 1 e 2, dell’art. 119 del dl 34/2020).
Il provvedimento (si veda ItaliaOggi di ieri) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5/10/2020 n. 246, è entrato in vigore il 6 ottobre e disciplina, come chiaramente esplicitato dalla relazione illustrativa, i requisiti tecnici che gli interventi indicati devono rispettare al fine di poter fruire delle relative detrazioni fiscali, anche maggiorate; in particolare ci si riferisce agli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, di isolamento dell’involucro, di installazione dei collettori solari, di sostituzione degli impianti di climatizzazione e di installazione e messa in opera di dispositivi e sistemi di «building automation».
Il provvedimento, che si compone anche di diversi allegati (da «A» a «I») introduce i massimali unitari di spesa per ogni singola tipologia di intervento, destinati a ottimizzare il rapporto tra beneficio e costo statale, in coerenza con altri strumenti incentivanti in vigore.
L’allegato «A» indica i requisiti da inserire nell’asseverazione ma, tra gli altri, è l’allegato successivo («B») quello più interessante giacché indica, in modo tabellare, i tipi di intervento, il riferimento normativo e, soprattutto, la detrazione e la spesa massima ammissibile, con la relativa percentuale di detrazione e il numero di anni per la ripartizione del bonus; sul punto si evidenzia che, per i collettori solari termici, intervento richiamato da ben tre norme, risulta modificato l’ammontare della detrazione massima rispetto alle prime bozze (29/07/2020), passando da 30 mila euro a 60 mila euro.
I limiti di spesa e di congruità espressi non si applicheranno agli interventi relativi alla detrazione maggiorata del 110% finalizzati al risparmio energetico, mentre dovranno essere rispettati per gli altri interventi, naturalmente eseguiti dopo lo scorso 6 ottobre (data di entrata in vigore del provvedimento).
Il provvedimento, peraltro, non prevede limiti di congruità per gli interventi antisismici (sismabonus), anche destinatari della detrazione maggiorata del 110%, e non definisce massimali per i costi specifici per gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti congiuntamente a quelli riferibili al risparmio energetico.
Con l’art. 3 viene disposto che, nel caso in cui gli interventi indicati nello stesso siano una mera prosecuzione di interventi della medesima tipologia iniziati in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo di spesa o di detrazione, si deve tenere conto anche delle spese e/o delle detrazioni già fruite negli anni precedenti.
Infine, dopo aver delineato ambito soggettivo e oggettivo, nonché gli adempimenti da porre in essere, il decreto prevede che Enea acquisisca informazioni, esegua il monitoraggio degli interventi, sulla base di una precisa pianificazione da inoltrare ogni anno entro il 31/03, ed esegua controlli, anche a campione, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per fruire delle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica.

