La rottura dei tubi dell’impianto idrico
La responsabilità per rovina di edificio, che a norma dell’art. 2053 c.c. grava sul proprietario dell’edificio, comprende ogni disgregazione, sia pure limitata, dell’edificio stesso ovvero di elementi accessori in esso stabilmente incorporati compresa la rottura dei tubi dell’impianto idrico.

Essa si pone quale ipotesi particolare di danni da cose in custodia, onde, per il principio di specialità, il suo configurarsi impedisce l’applicazione dell’art. 2051 c.c., è quindi il concretarsi della responsabilità del conduttore verso terzi per l’immobile in sua custodia, con la conseguenza che dei danni derivati ad un terzo dalla rottura di una conduttura dell’acqua risponde nei confronti del terzo proprietario dell’edificio a termini del citato art. 2053 e non il conduttore dell’edificio medesimo, poiché il contratto di locazione non importa il venir meno della sua responsabilità per rovina dell’edificio non escludendo il dovere di vigilare sull’efficienza dell’immobile, salvo il caso di concorso fattivo e non puramente omissivo del conduttore nella determinazione della rovina dell’edificio e comunque il regresso ex art. 2055 c.c. spettano al proprietario per la violazione di quel dovere ex art. 2051 di vigilanza, pur sempre concretantesi a carico del conduttore per la eventuale mancanza di un suo intervento riparatore o di salvaguardia del bene.

Cassazione civile sez. III, 29/01/1981, n.693

Responsabilità civile
Il proprietario risponde ex art. 2051 C.C. dei danni causati a terzi dal proprio immobile locato solo nel caso che il danno sia stato determinato da strutture o apparati dell’immobile stesso sottratti alla disponibilità del conduttore (ed estranei, quindi, ai suoi poteri di vigilanza), come le strutture murarie e gli impianti in essi conglobati (nella specie, si erano verificate infiltrazioni di acqua all’appartamento inferiore a causa della rottura di un tubo della lavatrice posta all’interno dell’immobile locato).

Tribunale Milano, Civile, Sentenza, 27/03/2004

Infiltrazioni d’acqua nell’immobile sottostante
conduttore è responsabile del danno causato da infiltrazioni d’acqua a seguito della rottura di un tubo flessibile esterno all’impianto idrico del bagno, giacché sono a suo carico le riparazioni di piccola manutenzione non implicanti interventi di demolizione delle opere murarie.

Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 28/11/2007, n. 24737

Rottura del tubo della conduttura comunale e allagamento dell’appartamento
Sussiste la responsabilità esclusiva del Comune relativamente ai danni verificatisi nell’immobile di proprietà dell’attore, a causa delle infiltrazioni di acqua che, provenienti dalla strada provinciale, attraverso il muro perimetrale portante l’immobile in questione, siano penetrate all’interno del locale seminterrato, allagandolo completamente e distruggendo i beni mobili ivi depositati.

Nell’ipotesi in cui risulti accertato che l’allagamento sia determinato dall’accertata rottura di un grosso tubo dell’acquedotto comunale, la responsabilità dell’amministrazione comunale si configura ai sensi dell’art. 2051 c.c., secondo il generale principio del neminem leadere sancito dall’art. 2043 c.c.

La responsabilità del custode, peraltro, deve ritenersi maggiormente rilevante laddove, dalla violazione dei doveri di vigilanza e di custodia ne derivi una maggiore pericolosità della cosa custodita che sia posta in un luogo dove insistono molti fabbricati e sia soggetto ad intenso traffico veicolare.

Corte d’Appello, Napoli, Sezione 4, Civile, Sentenza, 14/01/2010, n. 114

Rottura della tubazione di una condotta d’acqua
Merita accoglimento la domanda di risarcimento dei danni subiti dal proprietario del fondo per effetto della rottura della tubazione di una condotta d’acqua che abbia provocato nel fondo dell’attore una voragine, laddove risulti provato, attraverso prove testimoniali nonché dalla scheda redatta a seguito dell’intervento dei Vigili del fuoco, la condotta antigiuridica del convenuto, proprietario della conduttura logorata, per omessa manutenzione, il danno subito dall’attore ed il nesso causale tra l’omessa manutenzione e il danno.

Tribunale Benevento, Civile, Sentenza, 15 gennaio 2009, n. 77

L’accidentale rottura di una conduttura
Il riversare in un corso d’acqua superficiale rifiuti liquidi consistenti in liquami zootecnici provenienti da una vasca di raccolta ubicata all’interno dell’azienda di loro pertinenza configura la violazione contenuta nell’articolo 256, comma primo lettera a) del Decreto Legislativo n. 152/06. Infatti, i liquami costituiti dalle deiezioni animali provenienti da un allevamento zootecnico rappresentano, per qualità e quantità, un dato significativo della pericolosità per l’ambiente e la salute delle persone che può derivare dallo svolgimento di tale attività e richiede pertanto, da parte dei soggetti preposti, la predisposizione di ogni necessario accorgimento atto ad evitare sversamenti, anche accidentali, dei liquami prodotti.

La necessità di adottare tutte le misure preventive, tecniche ed organizzative, atte ad evitare simili eventi esclude, inoltre, che la accidentale rottura di una conduttura possa costituire un evento imprevedibile ascrivibile ad ipotesi di caso fortuito.

Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 12/10/2011, n. 36830

Ripetuta sottrazione illecita di acqua e rottura sigilli
Integra il reato continuato di furto aggravato dalla violenza sulle cose, la condotta delittuosa consistita nella ripetuta sottrazione di acqua erogata dall’Amministrazione comunale tramite il concessionario, forzando le grate poste a protezione dei contatori e manometri, asportando gli stessi previa rottura dei sigilli, sottraendone altri da utilizzare in luogo di quelli sigillati dal concessionario, ovvero provvedendo ad allacciare direttamente le tubazioni a servizio dell’immobile in uso con la conduttura posta a monte dei contatori e, quindi, bypassando gli stessi.

L’anzidetta condotta non integra, invece, il delitto di truffa, giacché i descritti sistemi di alterazione del sistema di misurazione dei consumi, che ha la funzione di individuare l’esatto numero degli scatti corrispondenti all’acqua trasferita all’utente, prescindono dall’induzione in errore del somministrante e sono immediatamente diretti all’impossessamento del bene per superare la contraria volontà del proprietario.

Tribunale Trento, Penale, Sentenza, 6/04/2016, n. 333