SECONDA CASA
Beneficio
escluso
sull’acquisto
Il contribuente italiano residente all’estero che, in luogo dell’acquisto della prima casa, ha a suo dire erroneamente pagato l’imposta sostitutiva come seconda casa, non è legittimato alla presentazione dell’istanza di rimborso. È la risposta ad interpello n. 462 dell’Agenzia delle entrate, in cui, secondo quest’ultima, «il soggetto legittimato alla richiesta di rimborso della maggiore imposta sostitutiva eventualmente versata è la banca erogatrice del mutuo». E ciò perché, sulla base del contratto di mutuo risulta che la parte mutuataria ha dichiarato che il finanziamento è stato contratto per acquisto come seconda casa. Detta dichiarazione ha quindi correttamente determinato il pagamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquota al 2%. Tuttavia, qualora il contribuente ritenesse di essere nella condizione di poter fruire dell’agevolazione prima casa, potrà optare per un atto di mutuo sostitutivo e modificativo.

