110% per il frontaliere
Anche i frontalieri che producono redditi da lavoro in Svizzera possono accedere al superbonus nel caso in cui siano comproprietari di un’abitazione in Italia che quindi li rende titolari del relativo reddito fondiario. È quanto emerge dalla risposta ad interpello n. 486 dell’Agenzia delle entrate, in cui l’istante è un frontaliere residente in uno dei comuni italiani presenti nella fascia entro i 20 km dal confine con la Svizzera, paese in cui svolge attività di lavoratore dipendente e in cui, in virtù dell’art. 1 dell’Accordo tra Italia e Svizzera, i relativi redditi vengono tassati in via esclusiva, non essendo tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia. Il contribuente, pur non producendo redditi da lavoro in Italia, è comproprietario di un’abitazione e risulta titolare del relativo reddito fondiario. Secondo l’Agenzia, «a un contribuente proprietario di una casa in Italia, quindi titolare unicamente del relativo reddito fondiario, non è precluso l’accesso al superbonus». L’istante viene dunque ammesso al beneficio e «in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, può optare per la fruizione del superbonus in una delle modalità alternative alla detrazione dall’imposta previste dall’art. 121 del decreto Rilancio», come ad esempio lo sconto in fattura o la cessione del credito. Secondo tale articolo, infatti, i soggetti che sostengono, nel 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate «possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari». In alternativa, si potrà optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti.