Classamento DOCFA e classamento d’ufficio
«In tema di classamento di immobili, l’attribuzione della rendita catastale mediante procedura c.d. DOCFA», ha detto la Cassazione nella sentenza n. 30166/19, inedita, « si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell’Ufficio ai sensi dell’art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l’obbligo di motivazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione».

