Il Covid-19 proroga
la detrazione sui mutui
Ok alla proroga del diritto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto di un immobile da accorpare all’abitazione principale, ma solo per un periodo di tempo corrispondente al blocco delle attività, cioè dal 23 febbraio al 2 giugno 2020. È quanto emerge dalla risposta ad interpello n. 485 delle Entrate, in cui l’istante ha acquistato, nel luglio 2019, un’unità immobiliare adiacente alla propria abitazione da accorpare a quest’ultima e ha stipulato un mutuo ipotecario finalizzato a tale acquisto, volendo usufruire della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lettera b) del Tuir sugli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui ipotecari «contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso». L’accorpamento sarebbe inizialmente dovuto avvenire entro luglio 2020, ma, a causa dei ritardi dei lavori causati dall’emergenza Covid-19, ciò non è avvenuto. Secondo l’Agenzia, l’emergenza epidemiologica si configura come una causa di forza maggiore che «è idonea ad impedire la decadenza dell’agevolazione se accaduta in pendenza del termine entro cui stabilire la dimora abituale dell’immobile». In linea di principio, dunque, l’emergenza Covid-19 rappresenta la causa di forza maggiora che non esclude la spettanza della detrazione in esame. Perciò, l’istante può ancora fruire della detrazione, «a condizione che l’immobile sia adibito a dimora abituale entro un tempo pari a un anno dal rogito, maggiorato del periodo sopra indicato». In questo caso, dunque, la proroga viene ammessa ma solo per un periodo di tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020), che ha impedito o rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell’immobile a dimora abituale. Pertanto, l’Agenzia ritiene che «l’interpellante possa accedere alla detrazione in esame, a condizione che sussistano tutti gli altri presupposti previsti dalla norma e, in particolare, che l’acquisto dell’immobile sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo».

