LAVORI IN CONDOMINIO
Spese

Quelle detraibili

Per l’articolo 119 Dl 34/2020 vengono ammessi alla detrazione gli oneri sostenuti per il rilascio delle attestazioni e asseverazioni tecniche di congruità della spesa e del visto di conformità. Detraibili, precisa l’agenzia delle Entrate, gli oneri «strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati», quindi sicuramente le spese di progettazione e direzione lavori, nonché quelle per l’intervento del termotecnico (per i lavori di matrice ecobonus) ovvero per la classificazione e la verifica sismica degli immobili (in caso di sismabonus), così come quelle per l’effettuazione delle relative perizie e sopralluoghi.

Quelle non detraibili Certamente gli oneri riconosciuti all’amministratore di condominio neppure per la parte relativa all’eventuale lavoro straordinario prestato.Non destinate a godere del beneficio le spese di fattibilità dell’intervento, l’analisi della regolaritàedilizia e urbanistica dell’immobile e quelle per sanare eventuali abusi