L’isolamento del lastrico 
è intervento trainante
Superbonus per i pannelli solari fotovoltaici nel condominio. L’isolamento termico del lastrico solare di proprietà nel condominio rientra tra gli interventi «trainanti» agevolabili al 110%, insieme alle spese sostenute per l’intervento «trainato» di installazione dell’impianto fotovoltaico ed eventualmente del sistema di accumulo integrato, svolto tra l’inizio e la fine degli interventi trainanti. È la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 499 del 27/10/2020.


Oltre ai lavori di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, è possibile fruire del Superbonus anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e quelli per i lavori di coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno, che anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche insieme agli altri interventi e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.


Nel caso dell’installazione di impianti solari fotovoltaici l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla condizione che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi «trainanti» di efficienza energetica nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti; inoltre, è necessaria la cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) Spa dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. 


Per quanto riguarda i limiti di spesa per l’agevolazione, se l’edificio è composto da due a otto unità immobiliari, il limite massimo è pari a 40 mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; se lo stesso è composto da più di otto unità, il limite è pari a 30 mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.